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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eismann s.r.l. - 22 maggio 2014 [3276257]

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[doc. web n. 3276257]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eismann s.r.l. - 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 262 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, con il provvedimento n. 126 del 29 marzo 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato, tra l´altro, che Eismann s.r.l., con sede in Sona (Vr), via Molino n. 18, P.I.: 01718750233, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato una chiamata telefonica di natura promozionale nei confronti del sig. Massimo Adami, senza acquisirne un preventivo consenso espresso in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice") e camuffando o celando l´identità del chiamante ovvero senza fornire un idoneo recapito presso il quale l´interessato possa esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, in violazione delle disposizioni di cui all´art. 130, comma 5, del Codice;

VISTO il verbale n. 11367/75576 del 2 maggio 2012 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui sono state contestate alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, due violazioni amministrative previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione, una all´art. 23 e l´altra all´art. 130, comma 5, informandola della facoltà di effettuare, per entrambe, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto, per entrambi i rilievi di cui alla contestazione in argomento, ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 9 luglio 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, dopo aver specificato che " (…) non intende certamente negare la circostanza di aver effettuato telefonate commerciali nei confronti del signor Massimo Adami, né quella di non essere in grado di documentare per iscritto un eventuale consenso a tale trattamento", ha evidenziato la propria buona fede in ragione del fatto che "(…) la società non intendeva certamente effettuare una comunicazione commerciale anonima, (…) avendo espressamente dichiarato le proprie generalità all´inizio della chiamata  (…)". Inoltre, illustrando dettagliatamente tutte le iniziative intraprese sin dalla ricezione della richiesta di informazioni dell´Ufficio corredata dalla segnalazione del sig. Massimo Adami, e al fine di rendere leciti i trattamenti di dati secondo quanto indicato nel provvedimento del Garante n. 126 del 29 marzo 2012, ha richiesto, tra l´altro, l´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 12 novembre 2012 nel quale la società ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Quanto argomentato relativamente all´asserita buona fede del trasgressore in ordine alla violazione dell´art. 130, comma 5 del Codice, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. In effetti l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO che la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha svolto trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), finalizzati all´effettuazione di una comunicazione promozionale al numero di utenza telefonica fissa del segnalante, senza aver acquisito il preventivo consenso di cui all´art. 23 del Codice nonchè camuffando o celando l´identità del chiamante ovvero senza fornire un idoneo recapito presso il quale poter esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, in violazione delle disposizioni di cui all´art. 130, comma 5, del Codice

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice, che punisce la violazione sia delle disposizioni indicate nell´art. 23 che quelle indicate nell´art. 130, comma 5, con la sanzione amministrativa, per ciascuna delle due violazioni, del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 6891981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, della modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato il fatto che il trasgressore ha dettagliatamente illustrato tutte le iniziative volte a rendere leciti i trattamenti di dati oggetto di contestazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non ha precedenti specifici nella materia della tutela dei dati personali;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che la società, per l´anno 2012, ha dichiarato un ingente valore della produzione unitamente a un cospicuo utile di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per ciascuno dei due rilievi, per un importo complessivo pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la  dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Eismann s.r.l., con sede in Sona (Vr), via Molino n. 18, P.I.: 01718750233, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall´art. 162, commi 2-bis del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia