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Provvedimento del 15 maggio 2014 [3278862]

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[doc. web n. 3278862]

Provvedimento del 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 6 febbraio 2014 nei confronti di Vivi Dolomiti ASD, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica XY@aruba.it di una comunicazione promozionale indesiderata, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 marzo 2014, con cui l´associazione resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro alle istanze avanzate con il previo interpello  del ricorrente, anteriormente alla presentazione del ricorso con la nota del 30 dicembre 2013 (di cui ha allegato copia), ha confermato, tra l´altro, che l´indirizzo di posta elettronica indicato dall´interessato è stato cancellato e che lo stesso non è stato oggetto di alcuna diffusione o comunicazione a soggetti terzi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, precisando nel corso del procedimento le informazioni già comunicate all´interessato anteriormente alla presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia