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Provvedimento del 22 maggio 2014 [3280963]

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[doc. web n. 3280963]

Provvedimento del 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 266 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 12 febbraio 2014 nei confronti di Banca Carige S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Diana Barrui, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nei documenti detenuti dalla resistente in relazione ad un contratto di mutuo sottoscritto in data 23 settembre 1998; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 31 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 marzo 2014 con la quale la resistente ha trasmesso alla ricorrente copia di alcuni contratti di conto corrente, estinti e ancora in corso, stipulati dall´interessata anche in cointestazione con altri, unitamente alla copia degli estratti conto relativi a tali rapporti; in relazione, invece, al contratto di mutuo oggetto di ricorso, la resistente ha dichiarato di aver avviato le ricerche del caso ma di non  aver ancora reperito la copia del contratto in questione;

VISTA la nota datata 17 marzo 2014 con la quale la resistente ha sostenuto che, a causa del processo di archiviazione informatica di tutta la documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti erogati dalla banca, che "ha comportato il temporaneo spostamento dell´archivio cartaceo presso una struttura idonea ad effettuare tale impegnativa lavorazione", non ha ancora potuto reperire la copia del contratto di mutuo in questione; pertanto, la banca, per esigenze di celerità, ha dichiarato di aver richiesto la copia di tale atto all´Archivio Notarile di Imperia confermando che, non appena possibile, avrebbe trasmesso alla ricorrente l´ulteriore documentazione contenente i dati personali che la riguardano;

VISTA la nota datata 26 marzo 2014 con la quale la resistente ha trasmesso alla ricorrente ulteriori dati relativi al mutuo in questione, tra cui il relativo contratto e la nota di trascrizione di ipoteca, nonché copia dei principali documenti attinenti al contenzioso instaurato con la banca a fronte dell´esecuzione immobiliare promossa da terzi nel 1999 sul bene gravato da ipoteca in favore dell´istituto di credito, vicenda conclusasi con l´accettazione da parte della banca del piano di rientro proposto dalla ricorrente e dagli altri intestatari del mutuo;

VISTA l´e.mail del 18 aprile 2014 con la quale la ricorrente ha sostenuto di non aver ancora ricevuto la copia del contratto di mutuo stipulato il 23 settembre 1998 sebbene la banca, con la nota del 12 marzo 2014, avesse dato atto della ricerca dello stesso;

VISTA la nota datata 23 aprile 2014 con la quale la resistente, pur sostenendo che la copia dell´atto notarile di mutuo stipulato dalla ricorrente il 23 settembre 1998, trattandosi di un atto pubblico registrato, è comunque reperibile presso l´Archivio Notarile di Imperia, ha inviato per posta elettronica certificata al legale della ricorrente copia integrale della nota del 26 marzo 2014 (comprensiva di allegati) che per un disguido non era stata trasmessa in formato cartaceo alla ricorrente ma solo  al Garante per posta elettronica certificata  in data 28 marzo 2014;

RILEVATO che la ricorrente non ha fatto pervenire ulteriori elementi di replica;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, provveduto a fornire un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca Carige S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Banca Carige S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia