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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Concetta Vivino - 8 maggio 2014 [3307499]

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[doc. web n. 3307499]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Concetta Vivino - 8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 234 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Catanzaro, nell´ambito di un´attività di controllo in materia di scontrini e ricevute fiscali, ha accertato, in data 27 aprile 2012, che l´Impresa Individuale Vivino Concetta. Cod. Fisc.: VVN CCT 63C61C352V, con sede in Catanzaro, via Bausan n. 3/5, in persona della titolare sig.ra Concetta Vivino, nata a Catanzaro, il 21 marzo 1963, effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 6 telecamere, un´unità di registrazione e un monitor, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 01/2012 del 27 aprile 2012 con cui è stata contestata alla predetta Impresa Individuale, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto della Compagnia della Guardia di finanza di Catanzaro predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 22 maggio 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´Impresa Individuale, precisando di aver presentato in data 19 ottobre 2009 istanza di autorizzazione all´istallazione di impianti audiovisivi ai sensi dell´art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 alla Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, ha evidenziato di essersi avvalsa, in data 14 settembre 2009, dell´Impresa Individuale Sicurel di Garcea Graziano Mattia per la manutenzione e l´ampliamento dell´impianto di videosorveglianza in questione nonché per "(…) l´applicazione dei cartelli in prossimità della porta di ingresso clienti e nelle vicinanze delle casse", giustificando l´accertata assenza delle informative semplificate ai sensi dell´art. 13 del Codice presso le casse e all´ingresso dell´esercizio con il fatto che "(…) con tutta probabilità – poiché erano in atto le sostituzioni delle vetrofanie-adesive pubblicitarie in loco da parte del personale - il medesimo cartello o perché volontariamente danneggiato o per disattenzione del personale è stato momentaneamente occultato o asportato (…)". Ha rilevato, altresì, come "(…) vi era la presenza di un altro cartello perfettamente distinguibile nonché dei monitor nell´immediate vicinanze dell´ingresso e tale circostanza assolve all´obiettivo previsto dalla legge (…)", ove, peraltro, "La mancanza (…) sul cartello della sola indicazione del nominativo della titolare non rappresenta elemento tale da giustificare una sanzione di siffatta portata";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 3 dicembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l´Impresa Individuale ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Posto che aver presentato istanza di autorizzazione all´istallazione di impianti audiovisivi ai sensi dell´art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non assolve dall´obbligo di fornire la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, si evidenzia come le predette argomentazioni non sostanziano la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, inapplicabile al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile. Inoltre, la circostanza che il titolare del trattamento si sia avvalso della collaborazione di una ditta esterna per la manutenzione dell´impianto di videosorveglianza non esime il medesimo dall´obbligo di verificare la correttezza del trattamento e, pertanto, di rendere l´informativa. Riguardo alla"(…) la presenza di un altro cartello perfettamente distinguibile (…)", si osserva come la Guardia di finanza, nel verbale di contestazione, abbia puntualmente accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, come l´unico cartello recante l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice non solo non fosse visibile agli interessati che accedevano ai locali dell´Impresa Individuale, ma fosse anche privo dell´indicazione del titolare del trattamento, atteso che tale indicazione, unitamente alla finalità del medesimo sono requisiti essenziali, ai sensi del citato art. 13 del Codice e del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, dell´informativa "minima" così come definita dall´Autorità. Inoltre, in ordine alla quantificazione dell´importo della contestazione, si evidenzia come l´organo accertatore ha solamente indicato, così come prescritto dall´art. 16 della legge n. 689/1981, l´importo da pagare ai fini dell´esercizio della facoltà di definire in via breve il procedimento sanzionatorio;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa Individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla sig.ra Concetta Vivino, nata a Catanzaro, il 21 marzo 1963, nella sua qualità di titolare dell´Impresa Individuale Vivino Concetta. Cod. Fisc.: VVN CCT 63C61C352V, con sede in Catanzaro, via Bausan n. 3/5, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima Impresa individuale di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia