g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Dong Jinge - 6 giugno 2013 [3308019]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3308019]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Dong Jinge - 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 284 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Direzione provinciale del lavoro di Mantova, Nucleo Carabinieri, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale d´ispezione del 17 giugno 2011 presso la sede dell´impresa individuale "Hao Fui Mercatone" di Dong Jinge, con sede legale in Bozzolo (MN), via Cremona n. 4, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da sette telecamere di cui sei poste in vari ambienti all´interno del locale e una posta all´esterno, collegato ad un computer posto sul banco della cassa, le quali permettevano l´identificazione dei clienti. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale del 29 giugno 2011 con cui è stata contestata alla Dong Jinge, nata a Zhejiang (RPC) il 05.08.1973, residente a Bozzolo (MN), via Valzanica n. 109, in qualità di titolare dell´impresa, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha sottolineato in primo luogo che nel verbale di contestazione vi erano degli errori  in quanto non aveva personale dipendente, e attestava la difficile situazione economica in cui versava l´impresa;

RITENUTO che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Dong Jinge, nata a Zhejiang (RPC) il 05.08.1973, residente a Bozzolo (MN), via Valzanica n. 109, in qualità di titolare dell´impresa, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3308019
Data
06/06/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca