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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ecaterina Gypjas - 5 giugno 2014

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[doc. web n. 3308073]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ecaterina Gypjas - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il I Gruppo Genova della Guardia di finanza- Nucleo operativo pronto impiego, nell´ambito di un´attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Genova effettuata presso l´Albergo Primavera di Gyapjas Ecaterina P.Iva: 01925370999, con sede in Genova, piazza Vittorio Veneto n. 72 R, rappresentato dalla sig. a  Ecaterina Gypjas C.F: GYP CRN 63°62 Z129N, nata a Baia Mare (Romania) il 22 gennaio 1963 nella sua qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 4 videocamere e un´unità di registrazione, posti all´interno dell´esercizio, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n.150/2012 datato 26 ottobre 2012 con cui è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig. a  Ecaterina Gypjas C.F: GYP CRN 63°62 Z129N, nata a Baia Mare (Romania) il 22 gennaio 1963 nella sua qualità di titolare dell´Albergo Primavera di Gyapjas Ecaterina P.Iva: 01925370999, con sede in Genova, piazza Vittorio Veneto n. 72 R, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3308073
Data
05/06/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca