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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di La Pergola s.r.l. - 12 giugno 2014 [3315128]

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[doc. web n. 3315128]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di La Pergola s.r.l. - 12 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 5991/78013 del 6 marzo 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 10 maggio 2012 nei confronti di La Pergola s.r.l. P.Iva: 01479910091, con sede in Alassio (Sv), via privata Montagù n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali, successivamente, è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico) degli utenti che, tramite il sito web www.villadellapergola.com, richiedono informazioni tramite un form di raccolta a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. La medesima attività di controllo ha consentito, successivamente, di accertare che la società, a fronte della pubblicazione di un annuncio di selezione di personale sul sito web www.jobintourism.it, effettua un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricola dei candidati senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e di quanto indicato nel parere del Garante datato 10 gennaio 2002;

VISTO il verbale n. 35 del 17 maggio 2012 con cui sono state contestate, alla predetta società quale titolare del trattamento due violazioni amministrative, entrambe previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle due omesse informative;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, evidenziando tutte le attività poste in essere al fine eliminare le condotte oggetto di contestazione, ha riconosciuto, per entrambi i rilievi contestati, la propria responsabilità;

PRESO ATTO delle ammissioni del trasgressore e considerato che le descritte attività poste in essere al fine eliminare le condotte oggetto di contestazione non consentono di qualificate alcuno degli elementi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato due distinti trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.villadellapergola.com, omettendo, altresì, di fornirla ai sensi del medesimo art. 13 a fronte della pubblicazione di un annuncio di selezione di personale sul sito web www.jobintourism.it, in relazione alla ricezione di curricola dei candidati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge  n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare delle due sanzioni pecuniarie per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a La Pergola s.r.l. P.Iva: 01479910091, con sede in Alassio (Sv), via privata Montagù n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per entrambe le violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia