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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mediolanum Hotel s.r.l. - 12 giugno 2014 [3318143]

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[doc. web n. 3318143]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mediolanum Hotel s.r.l. - 12 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 5987/78073 del 6 marzo 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 22 maggio 2012 nei confronti di Mediolanum Hotel s.r.l. P.Iva: 04586640155, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società, a fronte della pubblicazione, in data 19 novembre 2011, di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati senza rendere, pur tenendo conto del link "privacy" presente sul sito Internet della società www.mediolanumhotel.it, la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 36 del 22 maggio 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ha rilevato come "(…) questa società non conserva nei propri data base alcun curriculum ricevuto a seguito di quella o di altre inserzioni pubblicate (…) ragion per cui non è stato né è possibile, allo stato attuale, poter risalire all´effettiva ricezione di dati e ad una precisa quantificazione in merito da parte di questa società". Ha evidenziato, altresì, come "(…) l´account (@mediolanumhotel.it) , con dominio uguale al sito Internet della società (…) costituisce un preciso elemento identificativo del marchio della società rappresentata e, di conseguenza, rappresenta, induttivamente, un chiaro rimando al suo sito Internet o anche ad altre modalità (…) con le quali chiunque interessato poteva e può tuttora ottenere l´informativa privacy completa per la prestazione dei propri dati personali", ove, peraltro, "(…) l´invio dei curricula (…) sia dovuto ad una diretta volontà dei candidati a disposizione dei quali era ed è opportunamente resa l´informativa privacy tramite il sito della società";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 12 novembre 2012 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel riportarsi a quanto argomentato nella memoria difensiva, ha illustrato le iniziative intraprese al fine di "(…) effettuare una ricognizione (…) di tutte le procedure adottate dalla società in materia di protezione dei dati personali" producendo bilanci di esercizio nonché il contratto di locazione dei locali della società. Ha evidenziato, inoltre, come il caso che ci occupa possa rientrare nell´ambito della previsione dell´art. 13, comma 5-bis del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Nel verbale di operazioni compiute del 22 maggio 2012, risulta legittimamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, come la società abbia effettuato, nel tempo, un trattamento di dati personali dei candidati che, a fronte dell´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", hanno inviato il loro curriculum senza che per tale specifico trattamento di dati fosse resa loro l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Sul punto, come peraltro ampiamente argomentato sia nel verbale di operazioni compiute che in quello di contestazione, giova evidenziare come l´informativa agli interessati presente nel sito Internet www.mediolanumhotel.it non contenesse alcun elemento riferibile allo specifico trattamento di dati oggetto della contestazione. Riguardo a quanto osservato circa l´applicazione dell´art. 13, comma 5-bis del Codice, si osserva come tale previsione non sia applicabile al caso di specie, atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di un´inserzione di offerta di lavoro sul quotidiano "Italia Oggi" e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento. Sul punto specifico, peraltro, si richiama il provvedimento dell´Autorità (10 gennaio 2002, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1064553) dal quale risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento. In questi casi, quindi, l´invio non può essere considerato spontaneo;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte della pubblicazione di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi" in relazione alla ricezione di curricula dei candidati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Mediolanum Hotel s.r.l. P.Iva: 04586640155, con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia