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Provvedimento del 5 giugno 2014 [3318856]

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[doc. web n. 3318856]

Provvedimento del 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 288 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 febbraio 2014 da XY nei confronti di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., in qualità di editore de "Il Trentino", di Casa Editrice Panorama s.r.l., in qualità di editore di "www.annuariotrentino.it", di Radio Dolomiti s.r.l., in qualità di editore di "www.radiodolomiti.com" e di Five s.r.l. in liquidazione, in qualità di editore "www.informapordenone.it" con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "Il Trentino", nonché negli altri citati siti Internet di informazione, di alcuni articoli (anche corredati di foto dell´interessato) apparsi tra il 2008 e il 2011 contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, accessibili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni digitando semplicemente il nome e cognome dello stesso, che reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, (di seguito Codice) ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati che lo riguardano "sia nella versione cartacea che in quella on-line del quotidiano (…) o, in subordine, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli (…) tramite i motori di ricerca esterni al sito"; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla reputazione, personale e professionale del ricorrente, "peraltro reso inequivocabilmente individuabile attraverso la pubblicazione di foto personali", dalla presenza in rete di notizie, peraltro non più attuali, relative ad una vicenda giudiziaria conclusasi con l´assoluzione dell´interessato pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile il KK; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 aprile 2014 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 17 marzo 2014 con la quale Casa Editrice Panorama s.r.l., in qualità di editore di "www.annuariotrentino.it", nel sottolineare la liceità della pubblicazione dell´articolo in oggetto, ha comunicato di averlo comunque rimosso dal proprio sito provvedendo a richiedere al motore di ricerca "Google" la deindicizzazione delle pagine dell´"Annuario Trentino" che contengono i riferimenti del ricorrente;

VISTA la memoria del 18 marzo 2014 con la quale Radio Dolomiti s.r.l., in qualità di editore di "www.radiodolomiti.com", rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Radice, ha sostenuto di aver dato riscontro alle richieste del ricorrente "ancora prima della presentazione del ricorso"; infatti, immediatamente dopo aver ricevuto l´interpello preventivo, tale resistente ha dichiarato di aver eliminato gli articoli pubblicati dal proprio sito comunicandolo al ricorrente con nota del 6 febbraio 2014  e che, non appena ricevute le osservazioni del ricorrente in data 10 febbraio 2014, avrebbe provveduto anche, in pari data, a richiedere a Google la deindicizzazione degli articoli in questione;

VISTA la nota trasmessa per e-mail il 2 maggio 2014 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto delle adesioni di Casa Editrice Panorama s.r.l. e Radio Dolomiti s.r.l., ma sottolineando che tali riscontri positivi sarebbero stati forniti solo a seguito del ricorso al Garante, ha ribadito la richiesta delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata per e-mail il 5 maggio 2014 con cui Radio Dolomiti s.r.l. ha ribadito quanto già espresso nel precedente scritto difensivo;

VISTA la nota inviata il 6 maggio 2014 con la quale Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., in qualità di editore de "Il Trentino", ha fatto presente che il ricorrente aveva già proposto ricorso ex art. 145 del Codice nei confronti della stessa società nel mese di ottobre 2013 avente ad oggetto altri articoli pubblicati dal quotidiano "Il Trentino" sul quale il Garante ha dichiarato il non luogo a provvedere, avendo la società provveduto a richiedere la deindicizzazione di tali articoli; in relazione al caso di specie e quindi agli ulteriori articoli che riguardano il ricorrente, la resistente ha dichiarato "di aver dato corso (…) ad adottare quei rimedi necessari, in conformità alle pregresse disposizioni impartite" anche dall´Autorità "in procedimenti analoghi", disponendo "la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse" del ricorrente; la resistente ha precisato, in particolare, di aver "provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante l´interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; il titolare del trattamento, con riguardo invece alla diversa richiesta avente ad oggetto la cancellazione e il blocco dei dati personali del ricorrente, ha specificato "di non avervi dato corso" reputando che il trattamento posto in essere dalla testata giornalistica sia da considerare "lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca" e "lecito attualmente in quanto l´odierno trattamento è effettuato non per finalità giornalistiche ma "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet"", aggiungendo che "la particolarità della "fonte" rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia (…) che l´articolo si riferisce a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi";

VISTA la nota inviata per e-mail il 20 maggio 2014 con la quale Casa Editrice Panorama s.r.l. ha ribadito quanto già espresso nella precedente nota;

RILEVATO che Five s.r.l. in liquidazione non ha fornito alcun riscontro al ricorrente né prima né dopo l´inizio del procedimento; rilevato che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte sono stati inviati a Five s.r.l. in liquidazione per mezzo di una raccomandata a/r che è tornata al mittente con la dicitura "irreperibile"; rilevato che la comunicazione della proroga del termine per la decisione è stata pertanto inviata a tale società all´indirizzo di posta certificata che risulta registrato presso la Camera di commercio, artigianato e agricoltura di Bolzano e risulta consegnata nella casella di destinazione in data 22 aprile 2014; rilevato, che il sito www.informapordenone.it risulta edito, in base alle risultanze del sito, da Five s.r.l. attualmente in liquidazione;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché gli artt. 1 e 3 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. n. 80 del 5 aprile 2001); 

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del periodico reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati, è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti negli articoli in questione;

RILEVATO tuttavia che l´interrogazione tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito www.informapordenone.it produce, allo stato, come risultato la indicizzazione dell´articolo medesimo (che riporta le generalità del ricorrente) che, tenendo conto degli esiti processuali della vicenda giudiziaria conclusasi con l´assoluzione con formula piena pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, è suscettibile di pregiudicare la reputazione, personale e professionale, del ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, a Five s.r.l. in liquidazione l´adozione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che l´articolo del 10 aprile 2008 sia rinvenibile attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet;

RILEVATO che Five s.r.l. in liquidazione, nonostante la formale richiesta di informazioni da parte di quest´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, inviata mediante posta certificata consegnata nella casella di destinazione in data 22 aprile 2014, non ha fornito alcuna risposta entro il termine indicato; rilevato, al riguardo, che con separato procedimento l´Ufficio provvederà a contestare a Five s.r.l. in liquidazione la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RITENUTO, invece, che sulla base della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, nei confronti di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., di Casa Editrice Panorama s.r.l. e di Radio Dolomiti s.r.l., avendo tali titolari del trattamento provveduto alle operazioni di deindicizzazione degli articoli in questione ovvero all´eliminazione degli stessi dai loro siti, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

RILEVATO che il ricorrente, ove interessato, potrà esercitare il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di ricorso rivolgendo nei confronti degli editori apposita istanza ai sensi dell´art 7 del Codice corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Five s.r.l. in liquidazione, nella misura di 250 euro, di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. e di Casa Editrice Panorama s.r.l., nella misura di 100 euro ciascuno, e a carico di Radio Dolomiti s.r.l., nella misura di 50 euro, in ragione del parziale riscontro fornito al ricorrente prima del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente contenuti negli articoli in questione;

b) ordina a Five s.r.l. in liquidazione, in virtù dell´art. 150 comma 2 del Codice, quale misura a tutela dell´interessato, di adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che l´articolo del 10 aprile 2008 sia rinvenibile attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., di Casa Editrice Panorama s.r.l. e di Radio Dolomiti s.r.l.;

d) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico di Five s.r.l. in liquidazione, nella misura di 250 euro, di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.e di Casa Editrice Panorama s.r.l., nella misura di 100 euro ciascuno, e a carico di Radio Dolomiti s.r.l., nella misura di 50 euro, società editoriali che dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Five s.r.l. in liquidazione, in qualità di editore del sito www.informapordenone.it, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia