g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 giugno 2014 [3340153]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3340153]

Provvedimento del 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 19 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 22 aprile 2014 nei confronti di Enel Green Power S.p.A., con cui Renzo Diena, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, con riguardo all´avvenuta ricezione di telefonate promozionali indesiderate, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali che lo riguardano trattati in violazione di legge, con attestazione che tale operazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati  sono  stati eventualmente comunicati, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 13 maggio 2014 con cui Enel Green Power S.p.A. ha dichiarato, in ordine alle richieste avanzate con il ricorso, di "non aver mai effettuato alcuna telefonata al nominativo del sig. Renzo Diena", negando di svolgere "alcuna attività finalizzata alla commercializzazione di servizi e/o prodotti verso privati", attività presumibilmente posta in essere da Enel.Si (o da impresa affiliata) che "ha gestito e attualmente gestisce una rete commerciale costituita da imprenditori che hanno sottoscritto un contratto di franchising che opera con negozi e punti fisici denominati "Punto Enel Green Power"";

VISTA la nota del 13 maggio 2014 con cui il ricorrente, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla società resistente, ha comunque ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che la società resistente ha omesso di rispondere all´interpello preventivo proposto dal ricorrente il quale ha pertanto legittimamente proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice; ritenuto che, avendo la società resistente dichiarato, solo nel corso del procedimento e con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante", di non essere il titolare del trattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Enel Green Power S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Enel Green Power S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia