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Provvedimento del 26 giugno 2014 [3341248]

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[doc. web n. 3341248]

Provvedimento del 26 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") inviata da Gianniantonio Cassisi nei confronti di Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un sms pubblicitario sulla propria utenza telefonica cellulare, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati per fini pubblicitari;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 24 marzo 2014 nei confronti di Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto con il quale Gianniantonio Cassisi, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e.mail il 4 aprile 2014 con la quale l´associazione resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha sostenuto che allo stato detiene nei propri archivi solo il nome e il cognome, e non il numero di telefono cellulare del ricorrente; rilevato che la resistente ha anche sostenuto che la fonte di tali dati sarebbe rinvenibile nei siti Internet nei quali il nome e cognome del ricorrente apparirebbe, nonché nell´albo professionale  al quale egli è iscritto, dati che sono comunque stati acquisiti dall´associazione a seguito dei molteplici colloqui telefonici intercorsi con il ricorrente "e che, per evidenti ragioni organizzative e gestionali sono stati annotati";

VISTA la nota del 15 aprile 2014 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla controparte eccependo che il numero di cellulare sul quale ha ricevuto l´sms pubblicitario in questione non risulta pubblicato su alcun sito Internet; inoltre, il ricorrente ha sostenuto di aver comunicato tale numero al call center della resistente soltanto allo scopo di far svolgere gli accertamenti del caso ma di non averne mai autorizzato l´uso per scopi pubblicitari; infine, a detta del ricorrente, la Federazione dell´Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, al quale è iscritto e al quale si fa riferimento nell´sms in questione, non è autorizzata a comunicare e diffondere il numero di telefono cellulare degli iscritti;

VISTA la nota pervenuta per e.mail il 15 aprile 2014 con la quale, il titolare del trattamento, preso atto della replica del ricorrente, ha comunque confermato quanto espresso in precedenza;

VISTA la successiva nota di replica pervenuta per e.mail il 15 aprile con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che la resistente nel corso del procedimento si è limitata a dichiarare che nei propri archivi detiene solo il nome ed il cognome del ricorrente ( acquisiti dallo stesso), ma ha omesso di comunicare alcunché circa la detenzione e la liceità del trattamento del numero telefonico cellulare sul quale il ricorrente ha ricevuto l´sms pubblicitario in questione né sulla fonte di tale dato; rilevato che la resistente non ha fornito alcun riscontro neanche in ordine all´opposizione al trattamento di tali dati per scopi pubblicitari;

RITENUTO quindi di accogliere il ricorso e per l´effetto  ordinare alla resistente di informare il ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, circa la fonte da cui sarebbe stato acquisito il numero cellulare sul quale è stato ricevuto l´sms pubblicitario in questione comunicando altresì se tale dato è attualmente ancora detenuto negli archivi dell´associazione; ritenuto altresì di ordinare alla resistente l´adozione, entro il medesimo termine, di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare il successivo utilizzo dei dati del ricorrente per scopi pubblicitari;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in ordine ai dati già comunicati al ricorrente (nome e cognome) ed alla loro fonte;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e per l´effetto ordina ad Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto di informare il ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, circa la fonte da cui sarebbe stato acquisito il numero di cellulare sul quale è stato ricevuto l´sms pubblicitario in questione comunicando altresì se tale dato è attualmente detenuto negli archivi dell´associazione, nonché di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare il successivo utilizzo dei dati del ricorrente per scopi pubblicitari;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere ad Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3341248
Data
26/06/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso