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Provvedimento del 26 giugno 2014 [3341270]

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[doc. web n. 3341270]

Provvedimento del 26 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 26 marzo 2014 da XY nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al predetto sito - di due articoli risalenti al 12 ottobre 2001 (dal titolo "KW" e "WK") contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad un´indagine giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie "scaturite da una prima indagine giudiziaria", ma ormai risalenti nel tempo nonché "mai dibattute in giudizio"; il ricorrente ha inoltre chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 15 aprile 2014, con cui la società editrice resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque dichiarato di avere "provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse del ricorrente disabilitando l´accesso agli articoli medesimi, mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; nella medesima nota la resistente ha peraltro evidenziato che "potrebbero trascorrere alcuni giorni  prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 5 giugno 2014 con la quale il ricorrente ha comunicato che "alla data odierna, sul motore di ricerca Google, è ancora presente uno dei articoli di cui è stata chiesta la deindicizzazione";
VISTA la nota del 19 giugno 2014 con cui il ricorrente ha dichiarato che, in base ad una ricerca dallo stesso effettuata nella medesima data, "sul motore di ricerca Google non risulta la presenza di articoli (…) dei quali è stata chiesta la deindicizzazione" con l´atto introduttivo del presente procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto alle operazioni di deindicizzazione degli articoli in questione, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia