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Provvedimento del 3 luglio 2014 [3346190]

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[doc. web n. 3346190]

Provvedimento del 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n.  343 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 27 marzo 2014, nei confronti di Trenord S.r.l. con il quale XY e KW, in qualità di dipendenti della società resistente, "avendo ricevuto dal proprio datore di lavoro un tesserino magnetico da utilizzare come documento di riconoscimento ad uso aziendale", hanno chiesto, ribadendo le istanze già avanzate, in data 19 novembre 2013 e 29 gennaio 2014, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di conoscere le finalità del trattamento, nonché il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento, chiedendo altresì la comunicazione delle modalità previste per l´esercizio del diritto di accesso ai dati contenuti nei tesserini consegnati in dotazione agli interessati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 23 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 16 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle richieste dei ricorrenti comunicando, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati dei dipendenti "la cui nomina è in corso di perfezionamento" e precisando che "il tesserino magnetico cui il ricorso fa riferimento è stato consegnato a tutti i dipendenti, e pertanto anche ai ricorrenti, con lettera informativa di accompagnamento" con la funzione "di rilevatore della presenza nel solo caso di personale timbrante", mentre "per il personale non timbrante lo stesso consente di usufruire delle prerogative previste per i dipendenti";

VISTA la nota del 3 giugno 2014 con cui i ricorrenti, nell´eccepire la parzialità del riscontro ottenuto, hanno lamentato che lo stesso "nulla dice in merito all´origine dei (…) dati personali e/o sensibili", né in merito alle modalità del trattamento, nonché agli eventuali soggetti cui i dati sono stati o possono essere comunicati; gli interessati hanno inoltre rilevato l´assenza di qualsiasi precisazione da parte del titolare del trattamento, in ordine alla tipologia dei dati registrati sul tesserino magnetico in loro possesso, allegando peraltro, copia di un nuovo interpello preventivo trasmesso al titolare del trattamento in data 29 maggio 2014 (dunque successivamente all´atto introduttivo del presente procedimento) "in cui sono formulate le stesse richieste del primo interpello in forma ancora più chiara";

VISTE le note datate 24 giugno 2014 con le quali la società resistente ha trasmesso per conoscenza all´Autorità copia di un successivo interpello pervenuto dai ricorrenti in data 9 giugno 2014, avente ad oggetto la richiesta sulle modalità di accesso ai propri fascicoli personali, nonché copia del riscontro fornito dal titolare del trattamento al predetto interpello e  a quello presentato in data 29 maggio 2014;

RILEVATO che possono formare oggetto del presente procedimento le sole richieste contenute negli interpelli, datati 19 novembre 2013 e 29 gennaio 2014, presentati anteriormente alla proposizione dell´atto di ricorso e in quest´ultimo ribadite; rilevato pertanto che nell´ambito del presente procedimento non possono essere invece esaminate le istanze contenute negli interpelli proposti al titolare del trattamento successivamente a tale data;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate con il medesimo, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia