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Provvedimento del 3 luglio 2014 [3347864]

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[doc. web n. 3347864]

Provvedimento del 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 345 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 26 marzo 2014, nei confronti del Comune di Budrio con il quale XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione da Internet di un documento contenente dati personali che la riguardano a suo tempo pubblicato nella versione on line dell´Albo pretorio del Comune resistente e successivamente rimosso, peraltro, oltre il decorso del termine previsto dalla legge, documento che risulta ancora disponibile in rete; la ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha rappresentato di aver provveduto "con propria precedente nota prot. n. (…) del 13/03/2014" a comunicare alla ricorrente "che si era proceduto a rimuovere dall´albo pretorio on-line dell´ente il documento (…) affisso in data 8/1/2014, in adempimento all´obbligo di cui all´art. 31 co.7 del DPR 380/2001, rimasto pubblicato oltre i termini per un malfunzionamento tecnico dovuto a intervento di migrazione dei server a fine gennaio", dichiarando che "nonostante la rimozione dal sito internet dell´ente – Albo pretorio on line, verificata la permanenza della visibilità del documento de quo nella rete internet, si è proceduto nei giorni scorsi, immediatamente a rimuovere, con l´ausilio del SIA servizio informatico associato dell´Unione Terre di Pianura (…) il file che ancora permaneva";

VISTA la nota del 13 aprile 2014 con cui la ricorrente, nel lamentare l´incompletezza del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di cancellazione "da internet (…) di quanto relativo all´atto in oggetto che ancora compare" eccependo la perdurante presenza in rete della "sintesi del contenuto del documento (…) che continua a comparire sulle pagine dei motori di ricerca" in conseguenza diretta della indicizzazione del sito del Comune;

VISTA la nota del 4 giugno 2014 con la quale il Comune di Budrio, nel ribadire quanto già in precedenza comunicato, ha dichiarato, in relazione alle contestazioni avanzate dalla ricorrente, che "sin dall´ultimo intervento dell´8 aprile scorso sia il documento (…), sia la "sintesi" non sono più visibili dai motori di ricerca"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato, sulla base di indicazioni rese dal responsabile informatico dell´ente, che "la pagina segnalata e allegata dalla sig.ra XY è frutto di una non "pulizia" del proprio PC da cui sono state effettuate precedenti ricerche utilizzando il nome" della medesima e che pertanto "la "cache" del PC della Signora, cioè la "memoria informatica" temporanea (…) potrebbe aver tenuto in memoria e/o recuperato tali dati", allegando a dimostrazione di quanto affermato "copia del risultato di una ricerca con varie parole da diversi motori di ricerca (…) da PC "pulito"";

VISTA la nota del 4 giugno 2014 con cui la ricorrente, pur prendendo atto dell´avvenuta rimozione dei contenuti richiesti, ha comunque contestato quanto dichiarato dall´ente resistente escludendo che la reperibilità in rete del documento citato nel ricorso fosse dovuto ad una copia "cache" presente nel suo computer, imputando la perdurante visibilità della "sintesi" del documento al fatto che tali informazioni fossero in realtà ancora disponibili in rete "sicuramente fino al 12/04/2014"; l´interessata ha inoltre rilevato che  "la ragione per cui ora non compaiono neanche sul suo computer (…) è da imputarsi alla conclusione del tempo programmato dai motori di ricerca", evidenziando come dalle dichiarazioni rese dal Comune non sia dato evincere quando lo stesso abbia rimosso i dati che la riguardano "né cosa abbia effettivamente fatto per rimuoverli dai vari motori di ricerca", tenuto altresì conto del fatto che la documentazione dallo stesso allegata a dimostrazione dell´avvenuta rimozione dei dati della ricorrente già a partire dall´8 aprile 2014, riporta invece la data del 29/05/2014;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente provveduto a fornire un riscontro sufficiente, seppure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO che, essendo emersa nel corso del procedimento l´avvenuta infrazione da parte del titolare del trattamento del divieto di diffondere dati personali dei soggetti interessati oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento per la legittima pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi (cfr. art. 31 comma 7 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), l´Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento alla contestazione di tale specifica violazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico del Comune di Budrio nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico del Comune di Budrio, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia