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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Orbetello - 10 luglio 2014 [3348446]

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[doc. web n. 3348446]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Orbetello - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 361 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con nota n. 12772/77601 del 15 maggio 2012, ha definito il procedimento amministrativo afferente una segnalazione relativa alla notizia, riportata sul quotidiano "Il Tirreno GR", in data 1° dicembre 2011, della pubblicazione, sull´albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune di Orbetello C.F.: 82001470531, con sede in Orbetello (Gr), piazza del Plebiscito n. 1, di due ordinanze sindacali (n. 21 del 23 maggio 2010 e n. 24 del 21 giugno 2011) con cui venivano disposti ricoveri urgenti per trattamenti sanitari obbligatori con indicazione dei nomi delle persone malate e dei motivi dei ricoveri, accertando così che il predetto Comune ha diffuso dati personali afferenti lo stato di salute degli interessati inclusi nelle citate ordinanze, in violazione dell´art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 15822/77601 del 14 giugno 2012 con cui è stata contestata al Comune di Orbetello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Orbetello, evidenziando che le ordinanze oggetto di contestazione "(…) sono rimaste visibili per appena un giorno, rispettivamente dalle ore 16:45 e dalle ore 16:48 del giorno 29.11.2011, fino alle ore 19:00 del giorno 30 novembre 2011", ha osservato come "la involontaria pubblicazione (…) è stata effettuata in applicazione del Disciplinare per la gestione della pubblicazione degli atti sull´albo pretorio on-line, redatto con la finalità di dare attuazione ad una norma di legge (l´art. 32 della legge n.69 del 18.6.2009 ed approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 332 del 4.11.2011)", sottolineando come "gli atti in questione sono stati redatti ed emanati in data antecedente all´adozione della regolamentazione (…)" citata. Il Comune ha altresì rilevato come "laddove si ritenga che (riguardo la pubblicazione all´albo pretorio delle due ordinanze sindacali) si sia trattato di un errore (…)", la sua scusabilità "(…) risulta evidente dal fatto che si è data applicazione a una norma regolamentare (…) e si è quindi provveduto alla pubblicazione di una serie numerosa di atti (…) emessi in data notevolmente antecedente alla sua adozione (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 4 febbraio 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Il Comune, nel considerare la sussistenza di un obbligo di pubblicazione, non tiene conto di quanto stabilito dall´art. 22, comma 8 del Codice, secondo il quale l´amministrazione deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, senza che tali obblighi confliggano l´uno con l´altro. Peraltro, sul punto l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni tramite apposite linee guida (provvedimenti datati 19 aprile 2007, 2 marzo 2011 e, da ultimo, 15 maggio 2014 in www.garanteprivacy.it, doc. web nn.rr 1407101, 1793203 e 3134436). Inoltre, quanto argomentato relativamente all´asserita buona fede del trasgressore, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. In effetti l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Orbetello ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendoli anche tramite il portale web istituzionale, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Orbetello C.F.: 82001470531, con sede in Orbetello (Gr), piazza del Plebiscito n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



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