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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Puglia - 6 febbraio 2014 [3393362]

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[doc. web n. 3393362]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Puglia - 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione, attraverso il sito web istituzionale della Regione Puglia, con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 33, di alcune graduatorie concernenti la concessione di contributi nei confronti di persone disabili, l´Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) a fronte della quale la Regione, con la nota r_puglia/AOO_142/21/07/2011/0002213 del 21 luglio 2011 e l´ulteriore comunicazione inviata via e-mail in data 1° settembre 2011, ha fornito riscontro consentendo, successivamente, di accertare che attraverso un link del sito web istituzionale www.regionepuglia.it/... del canale web "URP Comunica", il predetto Ente ha diffuso dati personali afferenti lo stato di salute degli interessati inclusi nelle citate graduatorie in violazione dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO il verbale n. 1886/72182 del 24 gennaio 2012 con cui è stata contestata alla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, pertanto, che la Regione ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendoli anche tramite il portale web istituzionale, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a)  in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta non sono caratterizzati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato il fatto che la Regione ha rimosso dal proprio sito istituzionale le graduatorie oggetto della segnalazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerato il fatto che la Regione risulta essere stata già destinataria dell´ordinanza ingiunzione n. 45 del 23 settembre 2010 a fronte della medesima violazione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva la natura di ente territoriale della Regione Puglia;

RITENUTO di dover determinare, in funzione alla ricorrenza della recidiva, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 162, comma 2 bis del Codice,  nella misura pari alla somma di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Regione Puglia, con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 3 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Regione di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia