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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Domenico Ciano Albanese - 8 maggio 2014 [3407136]

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[doc. web n. 3407136]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Domenico Ciano Albanese - 8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 233 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Gruppo della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 28377/53969 del 20 dicembre 2012 formulata da questa Autorità, ha effettuato un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 21 marzo 2012, tramite la quale è stato accertato che l´Impresa individuale Valore Oro di Ciano Albanese Domenico P.Iva: 02626900803, con sede in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 364, in persona del sig. Domenico Ciano Albanese C.F.: CNL DNC 54R08L063O, nato a Taurianova (Rc) l´8 ottobre 1964 nella sua qualità di titolare, ha trattato dati personali, raccogliendoli mediante appositi moduli prestampati, per le finalità di annotazione nel registro della Questura ai sensi dell´art. 128 del TULPS, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice. E´ stato, inoltre accertato che la medesima Impresa individuale effettua, tramite il sito web www.valoreoro.com, una raccolta di dati personali per la rendicontazione delle vendite di oro effettuate dai clienti, rendendo loro un´informativa inidonea, in quanto priva degli elementi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) di cui all´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali datati 21 marzo 2012 e 30 marzo 2012 (che qui si intendono integralmente richiamati) con cui sono state contestate all´Impresa individuale Valore Oro di Ciano Albanese Domenico le violazioni amministrative entrambe previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATI i rapporti del Gruppo della Guardia di finanza di Reggio Calabria predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dai quali non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle due contestazioni;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna delle due contestazioni, per un importo complessivo pari a euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Domenico Ciano Albanese C.F.: CNL DNC 54R08L063O, nato a Taurianova (Rc) l´8 ottobre 1964 nella sua qualità di titolare dell´ Impresa individuale Valore Oro di Ciano Albanese Domenico P.Iva: 02626900803, con sede in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 364, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3407136
Data
08/05/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (9)