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Trattamento illecito di dati a fini di propaganda elettorale - 31 luglio 2014

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[doc. web n. 3407167]

Trattamento illecito di dati a fini di propaganda elettorale - 31 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 393 del 31 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del 7 settembre 2005 [doc. web n. 1165613], recante il "decalogo" del Garante in materia di propaganda elettorale, nonché i successivi provvedimenti adottati in argomento dall´Autorità;

VISTA la segnalazione presentata dal sig. XY ai sensi dell´art. 144 del Codice, nonché le note di riscontro fornite dalle controparti;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. La segnalazione del sig. XY.

Con segnalazione del 23 ottobre 2013, il sig. XY ha chiesto l´intervento di questa Autorità per valutare eventuali profili di violazione della disciplina di protezione dei dati personali  da parte di Casa di Cura XX s.r.l.

Nello specifico, il segnalante ha prodotto documentazione da cui risulta che, in occasione della campagna elettorale tenutasi lo scorso mese di ottobre in Trentino Alto Adige per il rinnovo dei consigli provinciali e regionali, la società avrebbe inviato una comunicazione dal contenuto propagandistico al proprio genitore ZZ –già ospite, in passato, della struttura e deceduto nel 2009– utilizzando a tal fine i suoi dati personali acquisiti ad altro titolo in occasione del pregresso ricovero. Tale comunicazione, che invitava a votare il candidato HH (già professionista nel settore sanitario e collaboratore della casa di cura), sarebbe da considerarsi illecita, posto che la "liberatoria" a suo tempo rilasciata alla società per conto del defunto interessato non avrebbe contemplato –secondo quanto riferito dall´odierno istante– alcun trattamento di dati personali per finalità di propaganda elettorale.

La vicenda, a seguito di precedenti rimostranze formulate dal segnalante (cui è seguita una lettera di scuse da parte della casa di cura, pur a fronte di un´iniziativa ritenuta comunque lecita), ha avuto risalto anche sulla stampa locale (v. gli articoli apparsi in data 22 ottobre 2013 su "Il Trentino" e "L´Adige"), che ha messo in particolare evidenza –riportando alcune dichiarazioni rilasciate dall´allora candidato HH–, la circostanza dell´effettivo avvenuto utilizzo, per l´invio delle comunicazioni, dei dati personali degli assistiti detenuti dalla società ad altri scopi.

2. I riscontri delle controparti.

A seguito di apposita richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio, HH e Casa di Cura XX s.r.l. hanno fatto pervenire le proprie osservazioni in merito all´accaduto con note, rispettivamente, del 30 gennaio e del 19 febbraio 2014.

Il primo, pur rappresentando di essere stato a conoscenza dell´iniziativa avviata dalla casa di cura ("[…] sono stato informato dell´invio di lettere a privati cittadini in appoggio alla mia candidatura […]"), ha tuttavia precisato che l´inoltro delle comunicazioni –avvenuto, peraltro, secondo modalità di cui lo stesso si è dichiarato ignaro ("Non ero invece a conoscenza dell´utilizzo di dati anagrafici senza il necessario consenso secondo quanto stabilito dalla normativa sulla privacy, né avevo mai visionato i moduli utilizzati dalla Casa di Cura XX per l´informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali di pazienti ricoverati")– è stato frutto di autonome determinazioni da parte della società, spontaneamente attivatasi in tal senso ("Fra i diversi sostenitori si sono autonomamente attivati anche gli amministratori della Casa di Cura XX […]"). Quanto alle dichiarazioni testualmente riportate, al tempo, dalle predette testate giornalistiche (da cui si evince, tra l´altro, che "[…] loro [id est: Casa di Cura XX s.r.l.] si sono offerti spontaneamente di segnalare alle persone che avevano usato la loro struttura la mia candidatura […]"), HH ha precisato che le stesse non avevano formato oggetto di smentita o rettifica.

La società, per parte sua, ha sostenuto che la comunicazione inviata al sig. ZZ "rientrava in una campagna di informazione e aggiornamento delle novità e dei miglioramenti realizzati all´interno della Casa di Cura". Nell´ambito di tale campagna la società, anche in ragione del dichiarato contributo offerto da HH al miglioramento dei servizi dalla stessa erogati, ha ritenuto di poter esprimere la propria "stima" nei suoi confronti appoggiandone la candidatura alle elezioni; ciò, attraverso l´invio ai fruitori della struttura di comunicazioni che, anche alla luce dei paventati futuri "tagli" al settore della sanità, invitavano a votarlo per garantire "la massima assistenza professionale del [proprio] nucleo familiare".

La casa di cura si è giustificata affermando di aver agito in buona fede, nella convinzione che il proprio operato fosse rispettoso delle normative vigenti; ne costituirebbe testimonianza il fatto che, prima dell´inizio del trattamento, la società avrebbe interpellato a tal fine un legale (il quale, ritenendola lecita, avrebbe "avallato" l´iniziativa successivamente attuata), oltre alla circostanza che la stessa società non avrebbe inserito, all´interno delle comunicazioni inviate, materiale elettorale specificamente riconducibile al candidato.

In riscontro, poi, ai chiarimenti richiesti dall´Ufficio –riguardanti i presupposti del contestato trattamento e l´eventuale assolvimento dei connessi obblighi di legge– la casa di cura ha provveduto ad allegare copia de:

– il modulo di consenso a suo tempo sottoscritto dall´odierno istante, in cui si autorizzava la società a trattare i dati personali del sig. ZZ per l´erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e per finalità organizzative e gestionali;

– l´informativa resa anche nell´interesse di soggetti terzi dall´Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, da cui si evincono elementi sull´acquisizione del consenso a vantaggio, tra l´altro, delle strutture socio-sanitarie accreditate per finalità di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, ricerca scientifica e sperimentazione clinica, nonché per le connesse attività amministrative;

– l´informativa resa dalla società alla generalità dei propri assistiti, che contempla le medesime finalità da ultimo richiamate;

– il (non più obbligatorio) documento programmatico sulla sicurezza, datato 30 marzo 2013.

3. Le valutazioni dell´Autorità.

La segnalazione pervenuta al Garante ha ad oggetto un trattamento connesso all´invio di una comunicazione dal contenuto propagandistico-elettorale effettuato da una casa di cura utilizzando a tal fine dati personali detenuti ad altro titolo. Tale trattamento, allo stato degli atti, non risulta lecito.

È opportuno precisare, in via preliminare, che l´istanza presentata dal sig. XY nell´interesse del defunto genitore non risulta viziata da carenza di legittimazione, posto che la tutela della sfera privata e della dignità della persona –come reiteratamente chiarito dall´Autorità (cfr., ex multis, Provv. 1° luglio 2010 [doc. web n. 1738303]; Provv. 6 dicembre 2007 [doc. web n. 1478059]; Provv. 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]; Provv. 19 dicembre 2002 [doc web n. 1067167])– non viene meno con la morte di quest´ultima (non dissimilmente l´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce in capo a chiunque abbia un interesse proprio o agisca per la tutela dell´interessato, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione, la possibilità di far valere i diritti di coloro che sono deceduti). Occorre inoltre rilevare, sul piano della fattispecie concreta, che gli elementi acquisiti non consentono di ascrivere la titolarità del contestato trattamento in capo a soggetti diversi da Casa di Cura XX s.r.l., cui risulta unicamente riconducibile l´iniziativa in esame; ne costituiscono evidenza le dichiarazioni rese (anche ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice) dallo stesso HH, confermative, sul punto, di quanto già riportato nei richiamati articoli di stampa (v. punto 1).

Nel merito dell´istanza presentata –e a prescindere dalla doverosa osservanza del provvedimento generale del 7 settembre 2005 (che vieta l´utilizzo, a fini di propaganda elettorale, dei dati personali raccolti nell´esercizio di attività professionali e di impresa, come pure di indirizzari e dati acquisiti per la prestazione di servizi, anche di cura: punti 2, lett. D), e 3), i cui princìpi sono stati da ultimo ribaditi con il provvedimento generale del 6 marzo 2014 [doc. web n. 3013267]–, si evidenzia che l´invio al sig. ZZ di una comunicazione dall´innegabile contenuto propagandistico-elettorale (essendo tale la lettera spedita dalla casa di cura, con cui si invitava il destinatario ad esprimere una chiara preferenza di voto per il candidato alle elezioni HH), effettuato dalla società utilizzando i dati personali dell´interessato raccolti e trattati in un diverso contesto e ad altri fini (segnatamente, per l´erogazione di prestazioni sanitarie e di cura in occasione del pregresso ricovero, nonché per i connessi adempimenti amministrativi e organizzativi), non risulta conforme alla disciplina del Codice.

Premesso, infatti, che la società non ha smentito –né contestato– il prospettato utilizzo, nel caso di specie, dei dati personali dell´assistito detenuti ad altro titolo nel proprio database (confermando, in tal modo, quanto già dichiarato a suo tempo dallo stesso HH e riportato dalle menzionate testate giornalistiche), vale poi evidenziare che, dalla documentazione in atti, non risulta che l´interessato, anche per il tramite del sig. XY, sia mai stato previamente informato –nemmeno oralmente– circa l´eventualità che i suoi dati personali potessero essere successivamente utilizzati (anche) per finalità di propaganda elettorale (cfr. modelli di informativa allegati dalla società). Parimenti, non consta agli atti che il consenso allora rilasciato dall´odierno segnalante nell´interesse del sig. ZZ sia stato acquisito dalla casa di cura anche per tale peculiare finalità (cfr. all. 2 alla nota di riscontro), né sussistono specifiche evidenze circa la possibile ricorrenza, nel caso di specie, di eventuali presupposti alternativi di liceità del trattamento (art. 24 del Codice), peraltro nemmeno addotti dalla società. Ciò, a tacere del fatto che quest´ultima non è stata nemmeno in grado– benché invitata dall´Ufficio (cfr. nota del 21 gennaio 2014)– di dimostrare la riconducibilità dell´iniziativa in esame (e del connesso trattamento di dati personali) tra le attività funzionali al perseguimento delle proprie finalità statutarie.

In ragione di ciò e del fatto che la società risulta aver utilizzato i dati personali dell´interessato in operazioni di trattamento non compatibili con le finalità originarie della raccolta (in tal senso, v. anche quanto precisato nell´ormai non più necessario documento programmatico sulla sicurezza prodotto dalla società, a mente del quale "gli archivi relativi ai clienti/degenti [avrebbero dovuto essere] utilizzati esclusivamente per finalità di trattamento sanitario"), non possono che ritenersi violati i precetti di cui agli artt. 11, comma 1, lett. a) e b), 13 e 23 del Codice.

Acclarata, dunque, per le motivazioni di cui innanzi, l´illiceità del trattamento dei dati personali del sig. ZZ effettuato da Casa di Cura XX s.r.l. per l´invio di comunicazioni dal contenuto propagandistico-elettorale, questa Autorità non può esimersi dal vietare alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore trattamento di tali dati per l´invio di nuove comunicazioni di analogo tenore. Inoltre, ritiene necessario prescrivere alla società, ai sensi dei richiamati artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di astenersi dall´ulteriore ingiustificato utilizzo, per le medesime finalità, dei dati personali degli altri assistiti detenuti dalla stessa ad altri scopi. Si rammenta, a tal proposito, che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice).

Eventuali ulteriori profili connessi all´operato della società (qui censurato esclusivamente in rapporto alla disciplina di protezione dei dati personali) potranno essere fatti valere dal segnalante, se del caso, nelle opportune sedi giudiziarie.

Si rammenta, inoltre, che l´inosservanza del presente provvedimento comporta l´applicazione della sanzione prevista dall´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter, dello stesso Codice.

Resta inteso che l´Autorità, anche alla luce di eventuali documentate sopravvenienze, si riserva sin d´ora ogni ulteriore accertamento e/o determinazione che dovessero rendersi necessari in relazione alla vicenda rappresentata.

Si riserva, altresì, di formulare eventuali contestazioni amministrative a mezzo di autonomo procedimento sanzionatorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

– dichiara illecito il trattamento svolto da Casa di Cura XX s.r.l. relativamente ai dati personali del sig. ZZ per l´invio di comunicazioni dal contenuto propagandistico-elettorale, perché effettuato in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e b), 13 e 23 del Codice;

– per l´effetto, vieta alla società l´ulteriore trattamento di tali dati per l´invio di nuove comunicazioni di analogo tenore (artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice);

– prescrive alla società di astenersi dall´ulteriore ingiustificato utilizzo, per le medesime finalità, dei dati personali degli altri assistiti detenuti dalla stessa ad altri scopi (artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia