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Provvedimento del 17 luglio 2014 [3440528]

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[doc. web n. 3440528]

Provvedimento del 17 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 373 del 17 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 14 aprile 2014, nei confronti di H3G S.p.A., con il quale Valerio Di Stefano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano al fine di comunicazione a carattere promozionale, rilevando che, pur avendo prestato in sede di stipula del contratto di telefonia il proprio consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari, a causa della quantità delle comunicazioni ricevute ha espresso, in un momento successivo, la revoca del predetto consenso, ricevendo dal titolare del trattamento, in data 24 marzo 2014, assicurazione circa l´avvenuta registrazione di tale volontà; il ricorrente ha lamentato, in particolare, che tale dichiarazione della controparte sia stata invece disattesa nei fatti tenuto conto che "l´invio di tali messaggi è proseguito anche dopo i 15 giorni necessari per la risposta all´interpello" ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 5 maggio 2014 con cui il titolare del trattamento, nel confermare di aver contattato l´interessato anteriormente alla presentazione del ricorso "per attivare tutte le azioni tecniche finalizzate all´allineamento dei sistemi deputati alla gestione di messaggi promozionali", ha comunque precisato che "l´operazione di allineamento dei sistemi può richiedere il decorso di un lasso di tempo di qualche giorno nel corso del quale è verosimile che il cliente nonostante la revoca del consenso prestato, possa ancora ricevere alcuni messaggi promozionali", come è avvenuto nel caso di specie; la società resistente ha inoltre dichiarato che "in seguito al ricevimento del (…) ricorso ha eseguito un nuovo accertamento dei sistemi informativi ed un nuovo riallineamento dei sistemi stessi" per effetto dei quali l´interessato "non dovrebbe ricevere più messaggi sms di natura promozionale da parte" della medesima; 

VISTA la nota del 5 maggio 2014 con cui il ricorrente, nel rappresentare di aver ricevuto "un nuovo messaggio pubblicitario (…) il 24 aprile scorso", ha contestato quanto affermato dalla controparte circa il fatto che "l´invio degli SMS in questione sia dovuto ad un problema temporaneo di disallineamento dei sistemi" a ciò preposti, ribadendo pertanto la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note del 9 maggio e del 23 giugno 2014 con cui H3G S.p.A., nel ribadire quanto già affermato in precedenza, ha precisato di aver provveduto, successivamente al ricevimento delle osservazioni dell´interessato, ad eseguire "ulteriori controlli sui sistemi che hanno confermato l´avvenuto recepimento del suo diritto di opposizione" in virtù del quale "non dovrebbe più ricevere messaggi promozionali (…) con mittente "3 Comunica"";

VISTA la nota trasmessa per posta elettronica certificata il 20 giugno 2014 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con cui il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle sue istanze, ha ribadito la richiesta di liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento, tenuto conto del fatto che "una risposta scritta in merito sia stata fornita dalla controparte solo ad avvenuta presentazione del ricorso";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate con il medesimo, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di H3G S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di H3G S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia