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Ordinanza di ingiunzione nei confronti diTop Secret S.r.l. - 5 settembre 2013 [3471432]

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[doc. web n. 3471432]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti diTop Secret S.r.l. - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 392 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 4378/53969 del 3 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la Top Secret S.r.l., già con sede legale in Ferrara, viale Germano Manini n. 15, e attualmente con sede in Firenze, via Maragliano 93/A, partita IVA 01644140384, come riportato nei verbali di operazioni compiute del 6 e 7 luglio 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail) tramite diversi form presenti sul sito Internet www.topsecret.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 25 luglio 2011 con cui è stato contestato alla Top Secret S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite i diversi form presenti sul sito internet della società, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dal predetto Nucleo, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RITENUTO che i form  presenti nel sito Internet www.topsecret.it, hanno la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

RILEVATO, pertanto, che la Top Secret S.r.l.. ha effettuato trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo dei form presenti sul sito internet, avvenuto in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Top Secret S.r.l., con sede legale in Ferrara, viale Germano Manini n. 15 partita IVA 01644140384, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia