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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Tenacta Group s.p.a. - 3 luglio 2014 [3471476]

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[doc. web n. 3471476]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Tenacta Group s.p.a. - 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 342 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione da Vescovi Sport s.n.c., che lamentava la ricezione di una chiamata telefonica indesiderata di natura  promozionale effettuate in data 14 luglio 2011, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito prima nei confronti di Tenacta Group s.p.a. (quale titolare del marchio Imetec), con sede in Azzano San Paolo (Bg), via Piemonte n. 5/11, P.I.: 02734150168. In virtù del riscontro datato 11 novembre 2011 e fornito dalla citata Tenacta Group s.p.a., l´Ufficio del Garante, con nota n. 10138/75976 del 18 aprile 2012, ha accertato che la citata società ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzati all´effettuazione di comunicazioni telefoniche a contenuto promozionale al numero di utenza telefonica della segnalante, senza aver provveduto alla consultazione del registro pubblico delle opposizioni e in violazione del diritto di opposizione del contraente iscritto, sin dal 7 aprile 2011, al medesimo registro pubblico di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 15819/75976 del 14 giugno 2012 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, in relazione all´art. 130, comma 3-bis, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 12 luglio 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, osservando come "(…) il telemarketing non rappresenta in alcun modo una pratica adottata sistematicamente dalla nostra società (…)", ha evidenziato l´assenza di lesività della condotta contestata, atteso che "La telefonata (nei confronti del segnalante) non ha avuto natura segnatamente commerciale, in quanto era finalizzata solo ad offrire la possibilità, se la società Vescovi sport s.n.c. avesse accettato, di offrirgli gratuitamente un caffè preparato con il nostro prodotto, senza quindi vendergli nulla direttamente tramite il telefono". Ha rilevato, altresì, come "(…) la segnalazione cui si riferisce la sanzione (…), risale al 14 luglio 2011 e la contestazione è intervenuta il 14 giugno 2012, quindi ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall´art. 14, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 per effettuare la contestazione di violazione";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Si rilevava infatti come, diversamente da quanto ritenuto, la comunicazione telefonica effettuata dalla società debba ritenersi di natura intrinsecamente commerciale poiché volta a promuovere un prodotto destinato alla vendita. Inoltre, non può essere condiviso quanto argomentato circa il mancato rispetto dei termini previsti dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi non come il momento in cui si è verificato il fatto nella sua materialità, ma come la data in cui sono stati acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame la violazione è stata accertata con la nota del 18 aprile 2012 e la notificazione della contestazione è avvenuta ritualmente, entro 90 giorni da tale data, ovvero in data 14 giugno 2012;

RILEVATO la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha svolto trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, finalizzati all´effettuazione di una comunicazione promozionale al numero di utenza telefonica fissa della segnalante, iscritta al registro pubblico delle opposizioni di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, che puniscono la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 130, comma 3-bis, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis e quater deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Tenacta Group s.p.a., con sede in Azzano San Paolo (Bg), via Piemonte n. 5/11, P.I.: 02734150168, in persona del legale rappresentante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia