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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Intermatica Holding s.r.l. - 24 luglio 2014 [3500096]

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[doc. web n. 3500096]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Intermatica Holding s.r.l. - 24 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 382 del 24 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.a Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.a Giovanna Bianchi Clerici e della dott.a Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di un´attività di controllo effettuata dal Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), è stato accertato, tra l´altro, che Intermatica Holding s.r.l. P.Iva: 06754061007, con sede in Roma, via Montello n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, atteso che le password di accesso ai domini windows e all´applicativo in uso alla società sono risultate costituite, all´atto dell´accertamento formalizzato con i verbali di operazioni compiute datati 17 e 18 maggio 2012, da sette caratteri, nonostante il sistema di autenticazione informatica permettesse l´utilizzo di passwords di almeno otto caratteri. La società ha documentato di aver  posto in essere tale adempimento già in data 7 giugno 2012;

VISTO il verbale n. 42 del 25 giugno 2012 con cui è stata contestata a Intermatica Holding s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, pertanto, che risulta essere avvenuto presso Intermatica Holding s.r.l., un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover applicare, per il caso di specie, la diminuente prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, attesa la minore gravità delle condotte poste in essere;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.a Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Intermatica Holding s.r.l. P.Iva: 06754061007, con sede in Roma, via Montello n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3500096
Data
24/07/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)