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Provvedimento del 24 luglio 2014 [3500147]

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[doc. web n. 3500147]

Provvedimento del 24 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 24 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 27 maggio 2014 nei confronti di PRS S.r.l., con il quale XY, collaboratrice della società resistente dal 1 agosto 2013 sino al 17 marzo 2014, "a seguito di cessione del ramo d´azienda da parte di RCS Mediagroup S.p.A", con la qualifica di condirettore di una rivista mensile edita dalla medesima, ha ribadito le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") chiedendo di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano contenuti nel computer aziendale e negli altri strumenti assegnati in dotazione alla stessa per lo svolgimento della propria attività, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile; l´interessata ha in particolare lamentato che "qualche minuto dopo la consegna brevi manu della lettera di licenziamento, gli account della posta elettronica (a cui erano collegati anche i circa 800 contatti della rubrica telefonica) e del computer aziendale sono stati bloccati da PRS S.r.l. senza alcun preventivo avviso inviato alla ricorrente impedendole di salvare tutti i dati personali" che la riguardano, "inclusi quelli funzionali all´esercizio della professione" ed ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità il 16 giugno 2014;

VISTA la nota inviata per e.mail il 13 giugno 2014 con cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Filippo Lino Jacopo Silvestri, nel contestare quanto affermato dalla ricorrente, ha rappresentato che la medesima, dopo aver ricevuto in data 17 marzo 2014 la lettera di licenziamento, "si tratteneva (…) per alcune ore nel suo ufficio" e che, pertanto, "nessuna inibizione dall´uso del suo personal computer veniva posta in essere dalla PRS", né l´interessata "segnalava alcun malfunzionamento del PC o nell´accesso alla sua posta elettronica"; la società resistente ha inoltre dichiarato che il giorno successivo al licenziamento, "così come è prassi aziendale in circostanze analoghe, il PC della signora XY è stato prelevato dai tecnici della PRS, formattato integralmente, per essere poi reinstallato tutto il software ex novo e riassegnato ad altro dipendente", eliminando altresì "l´account di posta elettronica aziendale (…) e la sua "cartella" dei messaggi"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato che "solo tre giorni dopo questi fatti (ossia il 20.03.2014) la sig.ra XY ha richiesto, per il tramite del suo legale, di poter accedere al suo ex pc aziendale ed ai relativi dati ivi contenuti", dichiarando che nessun dato personale della ricorrente "era più presente sia sul pc che le era stato dato in dotazione che sui server che gestiscono la posta elettronica aziendale";

VISTA la nota del 24 giugno 2014 con cui la ricorrente, nel confermare  che "dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento brevi manu (…) non ha potuto più accedere al computer aziendale né alla casella di posta elettronica, anche da iPad", ha rappresentato di aver comunque immediatamente richiesto, "tramite segreteria di redazione, l´intervento del comparto tecnico", peraltro mai avvenuto, e di aver altresì prontamente rivolto la richiesta di accesso ai propri dati, contenuti nel computer aziendale, al legale rappresentante della società, ricevendone un diniego, nonché alla responsabile delle risorse umane (e-mail del 18 marzo 2014, allegata), dalla quale non ha tuttavia ricevuto risposta; la ricorrente ha inoltre eccepito "l´illiceità della condotta tenuta dal titolare del trattamento che senza alcun preventivo avviso inviato alla ricorrente procedeva alla distruzione dei dati personali della medesima, impedendole di salvare tutti i dati personali custoditi dal 2005", tenuto conto peraltro della sua professione di giornalista, rilevando come la stessa non sia mai stata edotta in merito all´esistenza di una "prassi aziendale" che prevedesse la immediata formattazione degli strumenti di lavoro al momento della cessazione del relativo rapporto, né "le è mai stato consegnato un disciplinare interno sulla privacy";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il giorno 8 luglio 2014 con cui la ricorrente ha dichiarato, come conseguenza della conciliazione intervenuta tra le parti in data 8 luglio 2014 presso l´Associazione lombarda dei giornalisti, di rinunciare al ricorso proposto innanzi al Garante;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, tenuto conto della volontà manifestata dalla ricorrente di rinunciare al ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia