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Provvedimento del 31 luglio 2014 [3512615]

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[doc. web n. 3512615]

Provvedimento del 31 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 395 del 31 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 aprile 2014, presentato da XY nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con cui il ricorrente, nel lamentare l´avvenuta ricezione di numerose comunicazioni promozionali indesiderate ai propri numeri di utenza sia mobile che fissa, ha ribadito l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con la quale si era opposto al trattamento dei propri dati personali per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 13 maggio 2014 con cui il titolare del trattamento, nel precisare di avere già comunicato al ricorrente, con nota del 6 maggio 2014, di avere "provveduto ad inserire la numerazione 080(…) nella black list di utenze non contattabili per finalità commerciali", ha altresì affermato di aver preso atto della volontà del ricorrente di non essere contattato per finalità promozionali anche con riferimento al numero di utenza mobile; la società resistente ha infine dichiarato che, in merito ai numerosi contatti lamentati, "in assenza di informazioni circa le numerazioni chiamanti, non è in grado di effettuare alcun tipo di verifica al fine di attribuire i medesimi contatti alla propria rete commerciale ed assumere le iniziative necessarie";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 23 maggio 2014 con la quale il ricorrente, nel prendere atto delle affermazioni della controparte in ordine all´avvenuta cancellazione dei propri dati personali dalle liste che vengono trasmesse alle agenzie esterne che si occupano di contattare i clienti per loro conto, ne ha sottolineato la tardività ribadendo la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

VISTE le note pervenute per e.mail il 6 e il 18 giugno 2014 con le quali il ricorrente ha dichiarato di aver nuovamente ricevuto da Vodafone sulla propria utenza fissa 080*** una telefonata promozionale proveniente dal numero 01042***, nonché un sms relativo ad un´offerta gratuita; il ricorrente ha quindi ribadito di non voler più ricevere comunicazioni promozionali da parte di Vodafone;

VISTA la nota del 27 giugno 2014 con cui la parte resistente ha dichiarato che, "dai controlli effettuati", la numerazione 01042*** da cui proveniva l´ennesima comunicazione promozionale ricevuta dal ricorrente in data 6 giugno 2014 "non è riconducibile a (…) partners commerciali o call center" utilizzati da Vodafone; rilevato che la resistente ha in merito comunque dichiarato "che al fine di verificare l´operato dei propri call center e/o agenzie e di assumere gli opportuni provvedimenti in caso di comportamenti scorretti, Vodafone sta effettuando una campagna di richiamo per richiedere conferma di tutte le numerazioni utilizzate per le attività di telemarketing"; in relazione, invece, all´ultimo sms ricevuto dal ricorrente, la società resistente ha precisato che trattasi di una "comunicazione di servizio" con la quale Vodafone ha informato i propri clienti dell´attivazione senza costi aggiuntivi del servizio di connessione internet 4G che sarà fornito gratuitamente fino al 31 agosto 2014;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel N.V., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 350 euro, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia