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Provvedimento del 31 luglio 2014 [3522473]

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[doc. web n. 3522473]

Provvedimento del 31 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 31 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 aprile 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Davide Pupo, in proprio e quale legale rappresentante della Edil System S.r.l., si è opposto al trattamento dei dati personali che riguardano lo stesso e la Edil System S.r.l. ove associati al fallimento della Edile Costruzioni S.r.l. in liquidazione, dichiarato in data 28 gennaio 2014, società della quale il ricorrente era stato fino al 16 aprile 2013, amministratore unico ed è tuttora socio; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli nell´ambito dei prodotti Cerved direttamente relativi al ricorrente e alla Edil System S.r.l., oltre a comportare notevoli difficoltà per l´accesso al credito, sarebbe illecito in quanto eccedente e non pertinente, tenuto conto che la procedura concorsuale in questione ha investito un terzo (la Edile Costruzioni S.r.l. in liquidazione) e non il ricorrente o la Edil System S.r.l. sui quali il fallimento non ha dispiegato effetti giuridici; rilevato che il ricorrente, per i medesimi motivi, si è anche opposto all´ulteriore trattamento nell´ambito dei prodotti Cerved direttamente riferiti allo stesso o alla Edil System S.r.l. (all´interno degli "Approfondimenti consigliati") delle informazioni relative ad un terzo soggetto, tale XX, che riveste cariche o qualifiche nelle imprese connesse, chiedendo infine che le informazioni relative alla Edile Costruzioni in liquidazione S.r.l. e al terzo citato non vengano prese in considerazione per la elaborazione dell´Indice di Rilevanza Storica dei Fenomeni di Insolvibilità e di ogni altra valutazione sintetica che, infatti, a causa di tali informazioni pregiudizievoli risulta essere "elevato"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 18 giugno 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 12 maggio 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha preliminarmente rilevato l´inammissibilità del ricorso limitatamente alle richieste riguardanti il trattamento dei dati riferiti al soggetto terzo che riveste cariche o qualifiche nelle imprese connesse nonché alle richieste relative all´elaborazione dell´Indice di Rilevanza Storica dei Fenomeni di Insolvibilità posto che tali richieste sono contenute in un interpello preventivo (datato 19 marzo 2014) che non sarebbe stato, a proprio avviso, regolarmente proposto, in quanto sottoscritto dal legale del ricorrente senza l´allegazione della delega o procura conferita per iscritto come invece previsto dall´art. 9 commi 2 e 4 del Codice; al contrario, delle restanti richieste oggetto di ricorso, formulate in un precedente interpello preventivo (datato 3 marzo 2014) da considerare valide ed idonee perché sottoscritte personalmente dal ricorrente con allegazione del proprio documento di identità; rilevato inoltre che il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile, a parere di Cerved, per quanto concerne le richieste avanzate dal ricorrente per conto della Edil System S.r.l. posto che per effetto delle modifiche al Codice apportate dall´art. 40 comma 2 d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, le società non possono esercitare i diritti previsti dall´art. 7 del Codice né presentare ricorso al Garante ex art. 145; rilevato pertanto che, con riferimento alle richieste avanzate dal ricorrente in proprio mediante il menzionato interpello del 3 marzo 2014, la resistente, richiamandosi a quanto già comunicato nella propria lettera del 12 marzo 2014 inviata in risposta al primo interpello, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come i dati oggetto di contestazione, "compresi i relativi riferimenti temporali", risultino, nei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferiti" alla società e non al ricorrente e riportati "in appositi riquadri dedicati alla medesima e concernenti imprese (c.d. "connesse")" con cui il ricorrente "abbia o abbia avuto in essere uno stretto legame a livello societario, economico o giuridico (…) nel rispetto della finalità di informazione commerciale perseguita dalla resistente"; rilevato, pertanto che la resistente, richiamando anche gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di merito, attesa la rilevanza della carica (Amministratore Unico) rivestita dal ricorrente nella società fallita nonché della partecipazione alla compagine societaria (socio al 50%), ha sostenuto la piena pertinenza della segnalazione di fallimento della Edile Costruzione S.r.l. in liquidazione con riferimento alla posizione del ricorrente; pertanto, la resistente, "alla luce di quanto sopra esposto ed in attesa che vengano definiti criteri uniformi per tutti gli operatori del settore nell´ambito dei lavori da tempo avviati dal Garante per la definizione del codice deontologico per le attività di informazioni commerciali di cui all´art. 118 del Codice privacy", ritiene che le richieste del ricorrente non possano essere accolte, "atteso che il trattamento in questione ha per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice";

VISTA la memoria del 14 maggio 2014 con cui il ricorrente, nel dichiarare di non aver mai ricevuto la risposta del 12 marzo 2014 asseritamente trasmessa dalla resistente, ha sostenuto l´ammissibilità e la fondatezza delle proprie richieste che ha quindi integralmente confermato; rilevato che il ricorrente ha ribadito la validità dell´interpello preventivo del 19 marzo 2014, anche se sottoscritto dal solo difensore, in quanto la mancata allegazione della delega o procura non gli sarebbe mai stata contestata prima del ricorso ed avendo in ogni caso il ricorrente conferito mandato a proporre ricorso al Garante con procura ad litem posta a margine dello stesso che sanerebbe, a proprio parere, la mancata allegazione della delega/procura a proporre l´interpello preventivo;

VISTA la nota, pervenuta per e-mail il 4 luglio 2014 con la quale la parte resistente ha sostenuto che da evidenze informatiche Cerved risulta che la citata lettera del 12 marzo 2014 (allegata in copia al precedente riscontro) sia stata trasmessa al ricorrente per raccomandata a.r. pur non avendo potuto rinvenire la relativa cartolina di ritorno; rilevato che la resistente ha ribadito quanto già espresso circa l´inammissibilità del ricorso in ordine alle richieste contenute nell´interpello preventivo del 19 marzo 2014 nonché alle richieste avanzate per conto della Edil System S.r.l.;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto concerne le richieste avanzate dal ricorrente per conto della Edil System S.r.l. posto che l´art. 40 comma 2  d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla l. n. 214 del 22 dicembre 2011, modificando la definizione di "dato personale" ed "interessato" contenuta all´art. 4 del Codice, ha sottratto dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, tra cui rientrano le società a responsabilità limitata, le quali pertanto, non possono esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice né con interpello preventivo né con ricorso al Garante;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato invece ammissibile con riferimento alle richieste contenute nell´interpello preventivo datato 19 marzo 2014 e riguardanti il trattamento dei dati riferiti al soggetto terzo che riveste cariche o qualifiche nelle imprese connesse nonché alle richieste relative all´elaborazione dell´Indice di Rilevanza Storica dei Fenomeni di Insolvibilità; ciò, in quanto, la mancata allegazione della delega o procura è stata eccepita da Cerved solo nel corso del procedimento mentre era onere della resistente fornire riscontro alla lettera del 19 marzo 2014 (che Cerved stessa ammette di aver ricevuto)ed eventualmente  contestare al difensore l´irregolarità dell´interpello prima del ricorso richiedendo la produzione di ulteriore documentazione volta a verificare l´identità ed i poteri del delegato, come previsto dallo stesso art. 9 commi 2 e 4 del Codice;

RILEVATO, nel merito, che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione; 

RITENUTA la necessità di disporre - quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico- la sospensione temporanea del trattamento delle informazioni oggetto di ricorso in tutti i prodotti informativi Cerved immediatamente riferiti al ricorrente, non riguardante direttamente la Edile Costruzioni S.r.l. in liquidazione e il signor XX,  entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina a Cerved Group S.p.A. -quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione- la sospensione temporanea del trattamento delle informazioni oggetto di ricorso in tutti i prodotti informativi Cerved immediatamente riferiti al ricorrente, non riguardante direttamente la Edile Costruzioni S.r.l. in liquidazione e il signor XX, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste avanzate dal ricorrente in nome e per conto della Edil System S.r.l ;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel prescrivere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia