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Provvedimento del 18 settembre 2014 [3527597]

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[doc. web n. 3527597]

Provvedimento del 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 419 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 giugno 2014 nei confronti della Prefettura di Chieti, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Elio Di Filippo, a seguito dell´iscrizione delle proprie generalità nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.A.I.) istituito presso la Banca d´Italia in relazione all´emissione di alcuni assegni privi di copertura e di autorizzazione da parte della banca trattaria, ha chiesto la cancellazione delle iscrizioni in questione; il ricorrente ne ha lamentato l´illegittimità sostenendo che i provvedimenti cautelari di sospensione dell´efficacia esecutiva delle ordinanze prefettizie (di ingiunzione di pagamento) adottati dal giudice dinanzi al quale le ordinanze medesime erano state impugnate "fanno caducare  la possibilità di mantenere la segnalazione in C.A.I. per il venir meno del presupposto logico giuridico dell´efficacia del provvedimento amministrativo"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 19 giugno 2014 con la quale la Prefettura resistente, nel precisare che "le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla presunta illegittimità delle ordinanze impugnate saranno discusse dinanzi al giudice di pace", ha dichiarato di avere tempestivamente ottemperato all´ordine dell´autorità giudiziaria di sospendere l´efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati; la resistente ha tuttavia sottolineato che "il programma informatico SISA, attualmente in uso presso le Prefetture-U.t.G. per la gestione dei procedimenti sanzionatori relativi ai titoli di credito emessi senza autorizzazione (...) o privi di copertura, correttamente consente solo la sospensione dell´efficacia dei provvedimenti impugnati nelle more della decisione dell´autorità giudiziaria e non invece la cancellazione degli stessi";

VISTA la comunicazione pervenuta per e-mail il 20 giugno 2014 con la quale il ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il ricorrente manifestato la rinuncia allo stesso nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia