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Provvedimento del 2 ottobre 2014 [3604790]

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[doc. web n. 3604790]

Provvedimento del 2 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 440 del 2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datata 18 aprile 2014 inviata a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto (in modo poco comprensibile dato il richiamo ad una serie di documenti attinenti a tematiche più disparate, di cui alcuni molto risalenti nel tempo ed altri privi di riferimento temporale) di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in numerosi documenti contraddistinti dai numeri da 1) a 12); in particolare trattasi di: a) memorie predisposte dal ricorrente negli anni 1994-1995 relative ad attività dell´ufficio cui lo stesso era impiegato e altra documentazione, priva di riferimento temporale, relativa al conferimento di incarichi a soggetti terzi per la rappresentazione e/o la difesa in giudizio; b) note relative agli anni 1995 e 1997 intercorse tra Carichieti S.p.A. e il Ministero delle Finanze; c) "registro di prima nota della Direzione generale del 21 giugno 1996 n. 9.03"; d) "paper" del 25 giugno 1999; e) delibera del 29 aprile 2002 "in cui narrasi di me…"nonché i verbali delle "ultime due ispezioni effettuate da Bankitalia";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 maggio 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 luglio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per fax il 26 maggio 2014 con la quale il ricorrente ha comunicato che, con riferimento all´istanza di accedere ai dati contenuti nei "verbali delle ultime due ispezioni effettuate da Bankitalia" (punto 6 dell´interpello  preventivo), intendeva riferirsi "alla ispezione Bankitalia di cui al documento n. 4 allegato e a quella ad essa precedente" (il documento prodotto in allegato è un provvedimento sanzionatorio della Banca d´Italia del 12.6.2013);

VISTA la nota del 30 maggio 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, nel sottolineare che il ricorrente reitera continuamente le medesime richieste "non solo quelle evase ma anche quelle che hanno avuto un riscontro negativo con il rischio e la paludata intenzione di creare confusione (…)", ha rappresentato come nel caso di specie, "dal confronto testuale delle istanze pervenute" (il 18.11.2013 e il 18.4.2014) "si evidenzia che i documenti elencati nella nota del 18 aprile u.s. che vanno dal n. 1 al n. 10 coincidono con gli stessi documenti elencati nella nota del 18.11.2013 alla quale è stato dato puntuale riscontro (con nota del 20 marzo 2014 che si allega) e che quanto richiesto al punto 12) coincide con quanto già richiesto ( sempre nella nota del 18.11.2013 ) al punto 15"; l´unico documento che non compare nell´interpello del 18.11.2013 è quello indicato al punto 11" (delibera del 29 aprile 2002); la parte resistente ha quindi affermato che "ogni precisazione in merito (…) alle istanze del ricorrente viene effettuata per relationem rispetto alla comunicazione del 20.3.2014" (e dei relativi allegati), peraltro già acquisita agli atti dall´Autorità nel corso del procedimento definito con decisione del 27 marzo 2014 (fasc. 90829); nella medesima nota la resistente ha quindi precisato che parte dei documenti non è più esistente (e in tal senso ha allegato "copia della dichiarazione di macero al 25.5.2007") ed ha altresì comunicato di avere nuovamente inviato all´interessato tutta la documentazione già consegnata nel corso del procedimento di cui al fascicolo 90829 nonché copia del cd contenente "tutti gli atti ancora in essere presso la resistente fino al 2009";

VISTE le note pervenute per fax il 6 giugno, il 9 luglio, il 18 luglio e il 22 settembre 2014 con le quali l´interessato, nel ribadire integralmente le proprie richieste, ha esposto diverse considerazioni relativamente a presunte false dichiarazioni della controparte nonché in ordine all´avvenuta "macerazione" di documenti in assenza di un preciso "ordine di servizio" in tal senso;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, come già evidenziato più volte dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti, consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta, da un lato, non consente all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, dall´altro, non comporta l´obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsi presso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato non più dallo stesso trattati;

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto anche conto della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità nonché della reiterata riproposizione di istanze di accesso formulate ormai in modo evidentemente strumentale anche con riferimento a profili non riconducibili all´ambito della protezione dei dati personali, la resistente ha fornito un riscontro idoneo avendo la stessa, con riferimento ai dati personali oggetto dell´interpello preventivo (già oggetto di altro interpello e di altro procedimento dinanzi a questa Autorità definito con decisione del 27 marzo 2014): 1) comunicato i dati relativi al ricorrente attualmente detenuti (mediante consegna di un supporto informatico contenente dati fino al 2009), molti dei quali peraltro già comunicati in occasione di precedenti istanze di accesso e ricorsi; 2) specificato di non detenerne altri (anche alla luce dell´inesistenza di alcuni documenti di cui all´interpello preventivo o della mancata conservazione degli stessi nei propri archivi); 3) affermato che, per alcuni di essi, in considerazione della difficile intellegibilità delle richieste dell´interessato (alcune delle quali formulate senza alcun riferimento temporale) non è possibile pervenire alla loro individuazione;

RITENUTO, alla luce di ciò, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia