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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Piana degli Albanesi - 2 ottobre 2014 [3611666]

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[doc. web n. 3611666]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Piana degli Albanesi - 2 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 439 del 2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comune di Piana degli Albanesi C.Fisc.: 00607470820, con sede in Piana degli Albanesi (Pa), via Palmiro Togliatti n. 2, a fronte della richiesta di informazioni n. 10001/70337 del 13 maggio 2011 formulata dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e ritualmente notificata, non ha fornito alcun riscontro, così come accertato nella nota n. 17112/70337 del 19 agosto 2011;

RILEVATO, altresì, che nel prosieguo dell´attività istruttoria resosi necessario a causa del mancato riscontro del Comune di Piana degli Albanesi, la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 19286/70337 del 23 settembre 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice ha svolto accertamenti presso il Comune di Piana degli Albanesi, come riportato nei verbali di operazioni compiute del 9 e 10 novembre 2011, da cui è risultato che il predetto Comune, in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati di cui all´art. 30 del Codice omettendo, di conseguenza, di impartire loro le necessarie istruzioni, non provvedendo, altresì, a redigere il Documento programmatico sulla sicurezza, in violazione  degli artt. 33 e 34 del Codice;

VISTO il verbale n. 19284/70337 del 23 settembre 2011 con cui è stata contestata, al predetto ente locale quale titolare del trattamento la violazione amministrativa, prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il verbale n. 66 del 9 dicembre 2011 redatto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con cui è stata contestata al Comune di Piana degli Albanesi, in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che il trasgressore, pur tenuto conto di quanto comunicato all´Autorità con la nota n. 2574 dell´11 marzo 2014, non risulta essersi avvalso, per entrambe i rilievi mossi, delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, quindi, che il Comune di Piana degli Albanesi, in qualità di titolare del trattamento non ha fornito al Garante le informazioni e i documenti richiesti ai sensi dell´art. 157 del Codice e non ha provveduto, essendovi tenuto, alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati di cui all´art. 30 del Codice, omettendo, di conseguenza, di impartire loro le necessarie istruzioni e non ha tenuto un aggiornato Documento programmatico sulla sicurezza (previsto all´epoca dei fatti dal disciplinare tecnico allegato B al Codice), omettendo, quindi, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 157 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 4.000,00 (quattromila) per ciascuna delle due violazioni accertate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Piana degli Albanesi C.Fisc.: 00607470820, con sede in Piana degli Albanesi (Pa), via Palmiro Togliatti n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, e la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 164, per un importo complessivo pari a euro 8.000,00 (ottomila) come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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