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[doc. web n. 3634680]

Ordinamento di ingiunzione nei confronti di People & Communication s.r.l. - 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 452 del 9 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione pervenuta all´Autorità in data 22 giugno 2009, che riferiva circa l´invio di telefonate preregistrate aventi il fine di promuovere la candidatura del sig. Giuseppe Gentile, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni, tra l´altro, a People & Communication s.r.l. P.Iva: 09085450014, con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n. 67 che, fornendo riscontro con la nota del 10 giugno 2010, ha successivamente consentito, con la nota del 7 luglio 2010, di accertare che la citata società ha effettuato trattamenti di dati personali finalizzati all´invio di comunicazioni telefoniche promozionali preregistrate a numerosi utenti in carenza del prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 17346/64460 del 28 luglio 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione al combinato disposto degli artt. 23, 130 e 167, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per nessuna delle succitate contestazioni;

VISTO lo scritto difensivo datato 9 settembre 2010 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha evidenziato come "(…) dalla lettura in combinato disposto del richiamato art. 44 comma 1 bis del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 con gli articoli 23 e 130 del Codice della Privacy, la scrivente società, disponendo di una banca dati costituita sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005, ha ritenuto che i dati personali detenuti in suo possesso sarebbero stati lecitamente utilizzabili per la prestazione del richiamato servizio, purché entro il termine del 31 dicembre 2009, senza necessità di dover acquisire preventivamente il consenso degli interessati", ove sul punto ha rilevato, altresì, la carenza di motivazione nella contestazione, atteso che "(…) non sono esplicitate le ragioni in base alle quali la richiamata deroga all´art. 23 del Codice della Privacy non si applichi al caso in questione e, in particolare visto che l´art. 23 ne costituisce il presupposto, perché la stessa non possa ritenersi estesa all´art. 130 del medesimo Codice";

VISTA la nota datata 28 dicembre 2011 con la quale la società, oltre a ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha rinunciato alle facoltà di essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alle contestazioni in argomento. Diversamente da quanto ritenuto, nel caso che ci occupa, così come puntualmente evidenziato nel verbale di contestazione, la disciplina del consenso applicabile, non è quella generale scandita dall´art. 23 del Codice, bensì quella appositamente prevista per le comunicazioni indesiderate di carattere promozionale inviate con mezzi e secondo modalità analiticamente elencate nell´art. 130 del Codice, tra le quali quelle utilizzate dal trasgressore riconducibili al comma 1 del citato art. 130 (invio di comunicazioni telefoniche promozionali preregistrate senza l´intervento di un operatore). Il regime derogatorio introdotto dal richiamato art. 44, comma 1-bis del D.L.30 dicembre 2008 n. 207 (convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14), pertanto non è applicabile al caso di specie, atteso che, il regime disciplinato dall´art. 130 del Codice non è ricompreso nella disciplina scandita dal citato art. 44 del D.L.30 dicembre 2008 n. 207. Quanto argomentato, peraltro, non consente di rilevare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando comunicazioni telefoniche promozionali preregistrate a numerosi utenti in carenza del prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 e nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi delle modalità concrete della condotta, dell´intensità dell´elemento psicologico e dell´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato, devono essere valutati in relazione al fatto che sono state effettuate numerose comunicazioni senza il consenso degli interessati;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, il trasgressore ha evidenziato di non svolgere più il tipo di attività promozionale che ha generato la contestazione (propaganda elettorale);

c) circa la personalità dell´autore della violazione, la società non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si evidenzia come il trasgressore abbia dichiarato, per l´anno 2012, un congruo valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a People & Communication s.r.l. P.Iva: 09085450014 , con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n. 67, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3634680
Data
09/01/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)