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Provvedimento del 9 ottobre 2014 [3635262]

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[doc. web n. 3635262]

Provvedimento del 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 9 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  in data 21 maggio 2014 da XY nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al predetto sito - di due articoli risalenti al 28 luglio 2013 e al 2 agosto 2013 (intitolati, rispettivamente, "XX" e "YY") contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo si era trovato coinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca in quanto le notizie riportate ledono la reputazione, la riservatezza e l´immagine del ricorrente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 9 giugno 2014 con cui la società editrice resistente ha dichiarato che non intende dare corso alla richiesta di deindicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca in quanto tali articoli "riguardano accadimenti recenti, ovvero vicende realizzatesi nel corso del 2013, e trattano di argomenti che (…) rivestono un interesse pubblico";

VISTA la nota del 19 giugno 2014 con la quale il ricorrente ha ammesso che "nessun nuovo elemento oggettivo è per ora emerso" in relazione alla vicenda in questione; ha ribadito invece la richiesta di deindicizzazione motivata dai tempi piuttosto lunghi del normale iter giudiziario italiano che lo costringeranno ad attendere alcuni anni prima di poter dimostrare la propria estraneità alla vicenda in questione; pertanto, ad avviso del ricorrente, in tale situazione la tutela della privacy e quindi il diritto all´oblio prevarrebbero sul diritto all´informazione in quanto "un intervento concreto che si verificasse solo alla conclusione delle vicende giudiziarie indicizzate sarebbe del tutto tardivo e inutile"; inoltre, il ricorrente ha sostenuto di poter legittimamente esercitare il proprio diritto all´oblio a seguito dell´intervenuta sentenza della Corte di giustizia europea del 13 maggio 2014 secondo la quale "i cittadini europei hanno diritto di richiedere che siano rimosse, dai motori di ricerca, le informazioni che li riguardano, qualora siano inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti e/ eccessive rispetto agli scopi per le quali sono state pubblicate";

VISTA la nota del 22 luglio 2014 con la quale la resistente ha sostenuto che lo stesso ricorrente "dà atto della mancanza di aggiornamenti relativi alla vicenda che lo ha interessato" sostanzialmente confermando "che il giudizio per la lunga lista di reati contestatigli è ancora pendente"; conseguentemente, posto che gli articoli in questione riportano notizie corrette, aggiornate, di pubblico interesse e soprattutto ancora attuali (le vicende risalgono al 2013), nel caso di specie il diritto all´oblio non può essere legittimamente invocato e la richiesta di deindicizzazione avanzata dal ricorrente non può essere accolta; la stessa sentenza della Corte di giustizia europea citata dal ricorrente ha per la prima volta statuito che la richiesta di deindicizzazione di articoli ritenuti dannosi possa essere rivolta dall´interessato che si si ritenga leso direttamente nei confronti dei motori di ricerca ma non ha introdotto elementi di novità rispetto al diritto all´oblio che può essere esercitato solo rispetto a notizie risalenti nel tempo e non più attuali; rilevato che, qualora emergano fatti nuovi (quali una sentenza di assoluzione, l´archiviazione delle indagini, ecc.), l´interessato ha la facoltà di richiedere l´aggiornamento dei dati detenuti negli archivi storici del quotidiano ma tale rimedio, peraltro non richiesto dal ricorrente, "non è invocabile nel caso di specie, avendo il sig. XY affermato che nessun nuovo elemento è emerso nella vicenda che lo riguarda";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2, lett. a) del Codice, nonché artt. 1 comma 1 e art. 3 comma 1,del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U.del 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice),ed è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, degli articoli che li contengono quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione;

RITENUTO di dover dichiarare infondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione degli articoli in questione manifestata dal ricorrente, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate fanno riferimento a fatti veri, non contestati dallo stesso ricorrente e che hanno suscitato un rilevante allarme sociale; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa un anno) trascorso dai fatti e dalla relativa vicenda giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia