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Provvedimento del 16 ottobre 2014 [3674344]

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[doc. web n. 3674344]

Provvedimento del 16 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 465 del 16 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 maggio 2014, da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Simona Di Iorio, nei confronti di ING DIRECT N.V., con cui il ricorrente, nel lamentare l´avvenuta ricezione di numerose comunicazioni promozionali indesiderate al proprio indirizzo di posta elettronica relative "ad un presunto conto corrente" aperto a suo nome presso la predetta banca, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e a conoscerne l´origine e le finalità del trattamento; rilevato che il ricorrente, sostenendo di non aver mai richiesto l´attivazione di alcun conto corrente presso la citata banca, si è inoltre opposto all´ulteriore trattamento dei dati, anche per fini commerciali, chiedendone la cancellazione; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 16 giugno 2014 con cui il titolare del trattamento, nell´affermare che "da verifiche effettuate non risulta, alla data odierna, alcun prodotto da Lei sottoscritto ed aperto presso Ing Bank N.V. – Milan Branch", ha tuttavia comunicato che a causa di "un disguido, il suo indirizzo e-mail risulta erroneamente associato alla posizione di un cliente"; la resistente ha quindi affermato (con dichiarazione delle cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere "provveduto alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica indicato";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 16 giugno 2014 con la quale il ricorrente, nel prendere atto delle affermazioni della controparte, ne ha sottolineato la tardività ribadendo la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ING DIRECT N.V., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico di ING DIRECT N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3674344
Data
16/10/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso