g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 ottobre 2014 [3684988]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3684988]

Provvedimento del 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 493 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 21 luglio 2014 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con cui XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Enrico Cancellier, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con riguardo all´avvenuta pubblicazione nell´archivio on line dei quotidiani "Il Piccolo" e il "Messaggero Veneto" di un articolo "inerente una vecchia situazione giudiziaria in cui i ricorrenti erano stati coinvolti  e per la quale il Tribunale civile e penale di Gorizia ha dichiarato (…) di non doversi procedere", hanno chiesto, in via principale, la cancellazione dell´articolo in questione, invocando, in subordine, l´aggiornamento dei dati che li riguardano nello stesso contenuti in modo da tenere conto dell´evoluzione subita dalla vicenda che li ha interessati, nonché l´adozione di misure idonee ad inibirne la reperibilità tramite i motori di ricerca esterni ai siti dei quotidiani coinvolti; i ricorrenti hanno, in particolare, lamentato il nocumento derivante alla propria reputazione dalla esposizione dei fatti narrati "avendo gli stessi una attività di maneggio (…) e trovandosi più volte nella situazione di dover dare spiegazioni a clienti e fornitori" ed hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota del 15 settembre 2014 con cui Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha rilevato che "la richiesta avanzata risulta indirizzata ad un soggetto giuridico (…) diverso dal titolare del trattamento", eccependo che "la (…) società non è l´editore delle testate indicate dai ricorrenti" e che "pertanto non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

VISTA la nota del 21 ottobre con cui i ricorrenti, nel contestare le affermazioni della resistente, hanno ribadito "che il soggetto a cui (…) si sono rivolti sia stato identificato nella maniera più corretta" tenuto conto dei dati emergenti in calce all´home page del sito internet in cui appare pubblicato l´articolo oggetto di ricorso, nella quale si fa infatti espressa menzione del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. del quale vengono peraltro indicati i dati societari; gli interessati hanno inoltre rilevato che sul sito del Gruppo risulta indicato, tra i quotidiani locali gestiti dal medesimo, anche "Il Messaggero Veneto" di cui quindi "si dichiara soggetto che ne ha quanto meno il controllo", eccependo che, in ogni caso, "il Gruppo stesso avrebbe quantomeno dovuto rispondere (entro i 15 giorni previsti dalla legge) (…) fornendo i riferimenti a cui rivolgersi" trattandosi di soggetti comunque ad esso riconducibili;

RILEVATO che la società resistente ha omesso di rispondere all´interpello preventivo proposto dai ricorrenti i quali hanno pertanto legittimamente proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice; ritenuto che, avendo la società resistente dichiarato, solo nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante", di non essere il titolare del trattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RILEVATO tuttavia che, nel corso del procedimento, è emerso che i siti web delle testate giornalistiche coinvolte risultano strutturati in modo tale da non rendere agevole l´identificazione del soggetto qualificabile quale titolare del trattamento, inficiando così la correttezza formale delle eventuali istanze provenienti dagli interessati; rilevato pertanto che l´Autorità provvederà con autonomo procedimento ad approfondire la questione, valutando l´opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dai siti interessati, in modo tale da garantire l´effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia