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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3701295]

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[doc. web n. 3701295]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 526 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 giugno 2014, da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Corrado Mattinzoli, nei confronti di Post S.r.l., in qualità di editore di www.quibrescia.it, di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore di "Il Mattino di Padova"  e di Multimedia s.a.s., in qualità di editore di "piazzagrande.info", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del quotidiano "Il Mattino di Padova", nonché sugli altri citati siti internet di informazione, di alcuni articoli apparsi tra il 19 giugno 2007 e il 4 luglio 2007 contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca esterni ai predetti siti internet; ciò in ragione del "lasso di tempo trascorso dalla vicenda" e del fatto che, a distanza di sette anni, "non si è svolto alcun processo "; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 10 luglio 2014 con cui Post S.r.l. ha comunicato che la "testata quiBrescia.it ha provveduto a cancellare dal proprio archivio il nome di XY dall´articolo leggibile al link (…)";

VISTA la nota pervenuta per e-mail in data 11 luglio 2014 con la quale Finegil Editoriale S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque dichiarato di avere "provveduto a disabilitare l´accesso agli articoli in questione mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; nella medesima nota la resistente ha peraltro evidenziato che "potrebbero trascorrere alcuni giorni  prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota  del 16 luglio 2014 con cui il ricorrente, nel prendere atto dei riscontri ottenuti, ha affermato di non avere ancora ricevuto alcuna comunicazione da Multimedia s.a.s. ed ha quindi ribadito le proprie richieste nei confronti di quest´ultimo editore;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 30 luglio 2014 con la quale Multimedia s.a.s. ha affermato di avere "eliminato la url facente riferimento al quotidiano on line Piazza Grande e di avere contestualmente comunicato a google la cancellazione della stessa";

VISTA la nota del 2 ottobre 2014 dove il ricorrente, nel prendere atto del "comportamento degli editori resistenti che hanno provveduto (…) solamente a seguito del ricorso", ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo i titolari del trattamento fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Post S.r.l, di Finegil Editoriale S.p.A. e di Multimedia s.a.s. nella misura di euro 100 cadauno, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 100 euro ciascuno, a carico di Post S.r.l, Finegil Editoriale S.p.A. e Multimedia s.a.s., i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia