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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3703978]

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[doc. web n. 3703978]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 531 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 luglio 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale i ricorrenti, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di alcuni articoli (precisamente un articolo del 31 marzo 2012 dal titolo "WW"; un articolo del  21 novembre 2012 dal titolo "XX…"; un articolo dell´11 luglio 2013 dal titolo ""YY" e un articolo del 17 ottobre 2013 dal titolo "ZZ") contenenti dati personali che li riguardano riferiti a procedimenti giudiziari nei quali i medesimi sono stati indagati, hanno chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli medesimi tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano; i ricorrenti hanno, in particolare, rilevato che "articoli come quelli oggetto del presente ricorso, sono gravemente lesivi della (…) reputazione e contribuiscono, in ragione della (…) persistenza on-line, alla creazione di danni economici nella misura in cui "rovinano" la loro immagine commerciale" ed hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 10 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 luglio 2014 con cui la società editrice resistente, nel rilevare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche che attualmente a fini documentaristici mediante la conservazione degli articoli in esame all´interno dell´archivio on line della testata giornalistica "che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha dichiarato di aver comunque provveduto a "disabilitare l´accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, "al fine di assicurare una maggiore probabilità che l´indicizzazione dell´articolo venga rimossa da detti motori di ricerca", l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste dei ricorrenti, sia pure nel corso del procedimento, provvedendo ad adottare le misure idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli oggetto del ricorso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia