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Provvedimento del 20 novembre 2014 [3708443]

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[doc. web n. 3708443]

Provvedimento del 20 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 541 del 20 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 luglio 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di Editoriale Il Fatto S.p.A., in qualità di editore de "Il Fatto Quotidiano", con il quale i ricorrenti, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di alcuni articoli (precisamente un articolo del 28 marzo 2012 dal titolo "XX"; un articolo dell´11 ottobre 2012 dal titolo "YY"; un articolo del 1° maggio 2012 dal titolo ""KK") contenenti dati personali che li riguardano riferiti a procedimenti giudiziari nei quali i medesimi sono stati indagati, hanno chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli medesimi tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano; i ricorrenti hanno, in particolare, rilevato che "non sono personaggi pubblici e svolgono l´attività di imprenditori, pertanto articoli come quelli oggetto del presente ricorso, sono gravemente lesivi della (…) reputazione e contribuiscono, in ragione della (…) persistenza on-line, alla creazione di danni economici nella misura in cui "rovinano" la loro immagine commerciale" ed hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 10 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 luglio 2014 in cui la società editrice resistente ha contestato la possibilità di invocare, nel caso di specie, il diritto all´oblio, e che non intende aderire alle richieste dei ricorrenti, trattandosi di "vicenda di manifesto interesse pubblico, ancora in fieri e che mantiene perciò intatto il suo rilievo nell´opinione pubblica", essendo peraltro ancora in corso "quanto meno sotto il profilo giudiziario"; il titolare ha infatti ribadito la legittimità del trattamento posto in essere "proprio in considerazione della rilevanza sociale del processo penale in corso, riguardante l´uso del denaro pubblico per la realizzazione di attività di preminente interesse sociale, non realizzate per condotte che i magistrati hanno ritenuto anche penalmente rilevanti", manifestando comunque la disponibilità ad inserire, in calce agli articoli contestati, richieste di "integrazioni o aggiornamenti, provenienti dagli interessati, ove documentati";

VISTE le note del 24 luglio e del 16 ottobre 2014 con cui i ricorrenti, nel rilevare che la disponibilità manifestata dalla resistente riguardo all´inserimento di eventuali aggiornamenti in calce agli articoli contestati "è radicalmente non pertinente ed inconducente rispetto a quanto oggetto di ricorso", hanno ribadito la richiesta di deindicizzazione precisando come attraverso di essa non si intenda "in alcun modo alterare la realtà storica e/o intaccare la esattezza archivistica ma, semplicemente, subordinare l´accessibilità alla stessa ad un minimun di interesse specifico e tale da condurre alla consultazione degli articoli ormai non più strettamente attuali dall´interno dei siti delle testate";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1, e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali dei ricorrenti cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi agli interessati effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, degli articoli che li contengono quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, sulla questione;

RITENUTO di dover dichiarare infondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione degli articoli in  esame avanzata dai ricorrenti, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate fanno riferimento ad avvenimenti veri di rilevante interesse sociale non contestati dagli interessati; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa due anni e mezzo) trascorso dagli eventi e dalla relativa vicenda giudiziaria, peraltro tuttora in corso, tale da far ritenere non ancora cessato, allo stato, l´interesse pubblico ad un´ampia conoscibilità dei relativi fatti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia