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Provvedimento del 27 novembre 2014 [3718756]

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[doc. web n. 3718756]

Provvedimento del 27 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 552 del 27 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del  30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in data 13 giugno 2014 nei confronti di Il Messaggero S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero" con cui XY, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del 7 ottobre 2012 apparso nella sezione della "Cronaca di Roma" dal titolo "KW" contenente dati personali, anche sensibili, riferiti a fatti attinenti la vita privata del medesimo, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati trattati, nonché la cancellazione e il blocco degli stessi;

VISTA la nota datata 26 giugno 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro al previo interpello, ha rappresentato di non disporre di ulteriori  dati dell´interessato rispetto a quelli contenuti nell´articolo pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero", precisando di aver reperito gli stessi attraverso le ordinarie e legittime fonti giornalistiche "notoriamente protette e tutelate dal diritto alla segretezza di cui all´art. 622 c.p. in combinato disposto con l´art. 2, c.3, L. 69/1963"; la società editrice, pur rilevando la legittimità del trattamento effettuato per finalità esclusivamente giornalistiche, ha comunque dichiarato di essersi "attivata per cancellare l´articolo oggetto di contestazione"; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 luglio 2014 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Pasquazi e Ylenia Zeqireya, nei confronti di Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di due articoli del 7 ottobre 2012 dal titolo "KK" e WW" contenenti dati personali, anche sensibili che lo riguardano (riferiti a fatti attinenti la vita privata del medesimo, nonché ad alcuni comportamenti illeciti, quali minacce, percosse e molestie, di cui lo stesso è stato vittima e rispetto ai quali ha presentato una denuncia-querela presso la competente stazione dei Carabinieri), in relazione ai quali il ricorrente, oltre ad aver manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento alla loro diffusione, ha sollevato per la prima volta nell´atto di ricorso alcune contestazioni circa l´illegittima acquisizione di tali dati da parte dell´editore resistente tenuto conto che negli articoli in contestazione risultano riportati "interi stralci virgolettati" della denuncia-querela, "nonché dettagli intimi e riservati relativi" alla sfera strettamente privata dell´interessato, e risultano altresì fornite "informazioni inequivoche circa l´orientamento sessuale dell´istante" fino a quel momento "gelosamente custodite dallo stesso";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi in data 10 settembre 2014 presso la sede dell´Autorità, nonché la nota del 22 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 luglio 2014 con cui la società editrice resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Cavasola e Leonarda Siliato,  ha preliminarmente eccepito l´inammissibilità del ricorso rilevando di aver già fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessato in epoca anteriore alla presentazione dello stesso, provvedendo peraltro "a cancellare l´articolo ove erano riportati i dati personali in contestazione che, pertanto, non sono più visibili e/o accessibili neppure online"; il titolare del trattamento, entrando nel merito delle richieste contenute nel ricorso, ha comunque ribadito la legittimità del trattamento in quanto effettuato per finalità giornalistiche, precisando, in ordine alla contestata acquisizione abusiva delle informazioni contenute nell´atto di denuncia-querela depositato dall´interessato presso la competente stazione dei Carabinieri, che "l´esercizio del diritto di cronaca non possa essere inibito dalla contestuale ed eventualmente ravvisata commissione del reato di cui all´art. 114 c.p.p." trattandosi di norma rispondente a finalità diverse e rilevando, con riguardo alla opposizione all´ulteriore trattamento contenuta nel ricorso, l´inattuabilità della stessa tenuto conto del fatto che "l´articolo in cui erano riportati i dati personali oggetto di contestazione è stato oscurato/cancellato";

VISTA la nota del 4 settembre 2014 con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato da controparte, ha confermato la propria richiesta di inibizione dell´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte dell´editore resistente con particolare riguardo ai dati di natura sensibile contenuti negli articoli citati, quali quelli facenti rifermento alla vita sessuale dell´interessato da quest´ultimo mai in alcun modo resi noti, ribadendone l´illegittima acquisizione in quanto contenuti in fonti coperte da segreto;

VISTA la nota del 31 ottobre 2014 con cui il titolare del trattamento ha ribadito di aver già fornito un riscontro completo e tempestivo all´istanza ex art. 7 del Codice, desumendo da ciò l´inattuabilità dell´opposizione all´ulteriore trattamento avanzata dal ricorrente con l´atto di ricorso, tenuto conto dell´avvenuta cancellazione dell´articolo oggetto dell´interpello preventivo in epoca anteriore allo stesso ed eccependo comunque l´inammissibilità di richieste dirette ad ottenere "un generale ed indistinto divieto di pubblicare ulteriori articoli che facciano riferimento al ricorrente" in quanto in aperto contrasto "con il principio della libertà di stampa che, trovando il suo fondamento e la sua tutela nella Costituzione, non può essere sottoposto a preventive censure";

RILEVATO che il ricorso può essere legittimamente presentato solo con riguardo alle richieste previamente avanzate con l´interpello preventivo in relazione agli specifici diritti individuati nell´art. 7 del Codice cui l´interessato non abbia ricevuto idoneo riscontro; rilevato che, nel caso di specie, a fronte di un previo interpello correttamente formulato con riferimento ai dati personali dell´interessato contenuti in uno specifico articolo pubblicato sul quotidiano dell´editore resistente, risulta agli atti un riscontro del titolare del trattamento, anteriore alla proposizione del ricorso, con cui sono state fornite le informazioni richieste e , inoltre, la comunicazione dell´avvenuta cancellazione dell´articolo in questione;

RILEVATO che con l´odierno ricorso il ricorrente ha invece manifestato l´opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati da parte dell´editore, facendo dunque valere una richiesta non precedentemente avanzata ed estendendola peraltro ad un ulteriore articolo pubblicato dallo stesso quotidiano nella medesima data del precedente; rilevato che l´articolo oggetto del previo interpello, l´unico rispetto al quale poteva essere legittimamente presentato ricorso al Garante, risulta comunque essere stato cancellato in epoca anteriore a quest´ultimo, rendendo quindi in ogni caso priva di oggetto l´istanza di opposizione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO che l´Autorità si riserva comunque di avviare un autonomo procedimento in ordine all´accertamento della liceità dell´acquisizione dei dati trattati negli articoli citati nel ricorso, tenuto conto anche delle contestazioni in merito avanzate dal ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia