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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Asl Napoli 2 nord - 20 novembre 2014 [3718915]

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[doc. web n. 3718915]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Asl Napoli 2 nord - 20 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 534 del 20 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 8211/77512 datata 27 marzo 2012) ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti dell´Asl Napoli 2 nord (P.Iva: 06321661214), con sede in Pozzuoli Monteruscello (Na), via Corrado Alvaro n. 8, gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute datati 22 e 23 maggio 2012, dai quali è risultato che l´Asl Napoli 2 nord non ha provveduto, quale titolare del trattamento, con specifico riferimento al trattamento dei dati effettuato tramite un impianto di videosorveglianza, alla designazione degli incaricati di cui all´art. 30 del Codice omettendo, di conseguenza, di impartire loro le necessarie istruzioni, in violazione  degli artt. 33 e 34 del Codice. Nell´ambito della medesima attività di controllo è stato altresì accertato che l´Asl Napoli 2 nord, in qualità di titolare del trattamento, ha conservato le immagini nell´hard disk del registratore digitale del citato impianto di videosorveglianza per un periodo di 23 giorni (dal 1° al 23 maggio 2012) superiore a quello (una settimana) oltre il quale sarebbe stato necessario effettuare una verifica preliminare presso l´Autorità, come previsto al punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, in violazione di quanto previsto dall´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice;

VISTO il verbale n. 56/2012 del 3 luglio 2012 con cui son state contestate alla predetta Asl, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandola, per tale ultima violazione, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto, per la sola violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO della nota n. 36856/2014 dell´8 settembre 2014 con la quale la Asl Napoli 2 nord, facendo riferimento alla contestazione in argomento, ha richiamato quanto già prodotto al Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza in data 25 maggio 2012;

RILEVATO che la citata nota n. 36856/2014 dell´8 settembre 2014, richiama documenti prodotti nell´ambito dell´attività istruttoria, ovvero prima della contestazione in esame, ove, peraltro, tale documentazione, così come si rileva dal verbale di contestazione, risulta essere già stata esaminata in sede di accertamento degli illeciti contestati;

RILEVATO, pertanto, che l´Asl Napoli 2 nord ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), non provvedendo, pur essendovi tenuta, alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati di cui all´art. 30 del Codice, omettendo, di conseguenza, di impartire loro le necessarie istruzioni e di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice e ha conservato le immagini riprese per mezzo di tale sistema oltre il termine massimo prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione dell´art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, in ragione della peculiarità del sistema utilizzato per il trattamento oggetto di contestazione, gli elementi che consentono di applicare, per entrambe le violazioni, la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice nella misura di 4.000,00 (quattromila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di 12.000,00 (dodicimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Asl Napoli 2 nord P.Iva: 06321661214, con sede in Pozzuoli Monteruscello (Na), via Corrado Alvaro n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 162, comma 2-bis e 162, comma 2-ter del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia