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Provvedimento del 27 novembre 2014 [3718961]

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[doc. web n. 3718961]

Provvedimento del 27 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 553 del 27 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 luglio 2014 nei confronti di Cribis D&B S.r.l., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Enrico Macrì, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di una società consortile a responsabilità limitata di cui lo stesso è stato liquidatore, dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 maggio 1998, nonché dei dati relativi ad un provvedimento cautelare disposto a suo carico (sequestro preventivo su immobile di proprietà) poi venuto meno a seguito di un provvedimento di dissequestro trascritto nei registri immobiliari in data 5 settembre 2012; ciò tenuto conto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli sarebbe eccedente e non pertinente e comporterebbe notevoli difficoltà per lo stesso "nei rapporti con il sistema bancario e assicurativo"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 25 luglio 2014, con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di "non essere un gestore di informazioni creditizie" bensì una "società specializzata nello sviluppo di sistemi di supporto decisionale volti alla riduzione ed al controllo del rischio commerciale", ha affermato di avere già fornito riscontro alle istanze del ricorrente "anche in sede giudiziaria, ove per le stesse richieste il ricorrente ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il tribunale di Catania" (procedura peraltro conclusasi con ordinanza di incompetenza territoriale del tribunale adito); la resistente ha quindi sostenuto la piena legittimità del trattamento posto in essere, tenuto conto del fatto che "i dati riferiti al ricorrente e censiti nei report relativi a due società" a responsabilità limitata di cui lo stesso è socio nonché socio e amministratore, sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza"; ciò posto, la resistente ha comunque dichiarato che "in un´ottica di massima collaborazione" e "in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato a fini di informazione commerciale", ha provveduto "a rimuovere dai propri report le informazioni di cui si discute";

VISTA la nota del 28 ottobre 2014 con la quale il ricorrente, nel prendere atto che la resistente ha provveduto alla cancellazione dei dati che lo riguardano, ne ha sottolineato il ritardo ed ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro provvedendo, a tutela dell´interessato, alla rimozione dai propri report delle informazioni oggetto del presente ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia