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Provvedimento del 4 dicembre 2014 [3723757]

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[doc. web n. 3723757]

Provvedimento del 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 576 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 luglio 2014 nei confronti di FinecoBank S.p.A., con il quale Caterina Smurro e Grazia Lorusso, rappresentate e difese dall´avv. Massimo Melpignano, hanno ribadito la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), alla quale non avevano ricevuto riscontro, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali che le riguardano relativi alle operazioni di investimento effettuate dalle stesse in relazione al dossier titoli n. 453*** collegato al rapporto di conto corrente n. 412*** acceso in data 10 novembre 2003; in particolare, tali dati risulterebbero contenuti nei seguenti documenti: 1) Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all´allegato n. 3 Delibera Consob n. 11522/98 e relativa attestazione dell´avvenuta consegna del documento al cliente; 2) Contratto cartaceo o altra forma di acquisto dei prodotti finanziari specificamente indicati; 3) Documentazione comprovante l´avvenuta informazione da parte dell´intermediario finanziario al cliente della non adeguatezza della operazione di investimento, ex art. 29 co. 3 Delibera Consob n. 11522/98; 4) Documento attestante l´avvenuta preventiva informazione all´investitore circa la natura e l´estensione del conflitto di interesse, nonché il consenso scritto all´investitore alle operazioni in conflitto (ex art. 27 co. 2 Del. Consob. 11522/98); 5) Protocollo disciplinante le procedure interne idonee ad assicurare l´efficiente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, di cui all´art. 21 co. 1 lett. c. d.lgs. n. 58/98; rilevato che le ricorrenti hanno, altresì, chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la nota del 30 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 agosto 2014 con la quale la resistente, nel sostenere la strumentalità delle richieste avanzate dalle ricorrenti ai sensi dell´art. 7 del Codice volte ad ottenere copia della documentazione indicata e non già finalizzate all´acquisizione dei dati che le riguardano, ha comunque dichiarato di aver già fornito alle ricorrenti, laddove disponibile, la documentazione richiesta  ai sensi della normativa Consob, come risulta dalle note dell´8 novembre 2013 e del 27 febbraio 2014 inviate alle ricorrenti e dalla nota del 19 marzo 2014 inviata alla Banca d´Italia; inoltre, la banca resistente ha sostenuto che: A) il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all´allegato n. 3 Delibera Consob n. 11522/98" è incluso nelle condizioni generali di contratto trasmesse alle ricorrenti con la nota dell´8 novembre 2013, perciò prima del ricorso al Garante, e comunque riallegate alla nota, mentre la "relativa attestazione dell´avvenuta consegna del documento al cliente" è contenuta nel contratto di apertura di conto corrente, nella parte relativa al "conferimento dell´incarico e accettazione del contratto", anch´esso allegato alla nota e comunque già trasmesso con la citata  nota dell´8 novembre 2013); B) il "Protocollo disciplinante le procedure interne idonee ad assicurare l´efficiente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, di cui all´art. 21 co. 1 lett. c. d.lgs. n. 58/98", oltre a non contenere dati personali delle ricorrenti, rappresenta un documento "ad uso interno" per il quale non è previsto alcun obbligo di consegna alla clientela; C) quanto al "Contratto cartaceo o altra forma di acquisto dei prodotti finanziari specificamente indicati", per quanto riguarda l´acquisto perfezionato mediante la sottoscrizione di modulistica cartacea, la banca, pur avendo già fornito la modulistica in suo possesso con la  nota dell´8 novembre 2013, ha comunque provveduto per comodità a riallegarla alle ricorrenti, mentre per quanto concerne gli ordini impartiti on-line, come risulta da un prospetto pure allegato (ed anch´esso già trasmesso prima del ricorso), non esiste alcuna documentazione cartacea; D) quanto alle richieste di cui ai punti 3 e 4 dell´atto di ricorso, la banca, nel precisare che, per gli ordini cartacei, in caso di non adeguatezza dell´operazione, viene fornito un modulo da cui risulta tale valutazione, ha sostenuto che, nel caso di specie, tale modulo non esiste dal momento che "le operazioni disposte in modalità cartacea sono risultate tutte adeguate", mentre "la disclosure su eventuali conflitti di interessi, ove prevista, era inserita nei moduli di sottoscrizione"; per gli ordini disposti on-line, nel caso di operazione non adeguata o di presenza di eventuali conflitti di interesse, "il cliente, previa visualizzazione di apposito warning, poteva disporne comunque l´esecuzione manlevando la banca attraverso la conferma dell´operazione tramite l´inserimento del codice PIN nella piattaforma di trading on line";

VISTA la nota dell´8 settembre 2014 con la quale le ricorrenti hanno eccepito che in relazione ad alcuni strumenti finanziari specificamente indicati, acquistati mediante sottoscrizione di moduli cartacei, non sarebbe stata fornita alcuna documentazione; inoltre in relazione agli ordini disposti on-line, la banca avrebbe omesso di produrre qualsiasi supporto magnetico o eventuale registrazione telefonica, anche con riferimento alla sussistenza di conflitto di interesse e alla valutazione di adeguatezza, limitandosi ad una mera elencazione degli ordini asseritamente disposti on-line, priva persino della data di conferimento dell´ordine;

VISTA la nota del 10 novembre 2014 con la quale la resistente, nel richiamare la precedente corrispondenza (del 5 agosto 2014), ha precisato che "taluni strumenti finanziari sottoscritti, nel corso del tempo, hanno cambiato denominazione in seguito ad operazioni di fusione o ad altre circostanze", ha fornito "una tabella esplicativa che contiene l´elenco di tutti gli strumenti finanziari di cui, ad avviso delle ricorrenti, non sarebbe stata consegnata copia cartacea con le relative evidenze relativamente al cambio di denominazione o ad altre circostanze intervenute" (copia della documentazione cartacea richiamata in tabella era già stata prodotta in allegato alla nota del 5 agosto 2014); in relazione alle operazioni di acquisto disposte on-line, la resistente ha già prodotto, in allegato alla citata nota del 5 agosto 2014 e precedentemente al ricorso con nota dell´8 novembre 2013, un report contenente dati estratti dai propri sistemi informativi "nel quale sono riepilogate tutte le operazioni (sottoscrizioni, rimborsi switch) effettuate dalle ricorrenti", mentre "non risulta (…) possibile (…) produrre copia delle registrazioni telefoniche degli ordini atteso che gli stessi sono stati conferiti o tramite modalità cartacea oppure attraverso il sistema di internet banking direttamente on line (e non per via telefonica)"; in relazione, infine, alle eccezioni sollevate dalle ricorrenti circa la procedura seguita dalla banca per informare i clienti, in caso di ordini on-line, dell´esistenza di un conflitto di interesse nonché dell´eventuale non adeguatezza delle operazioni disposte, la banca resistente, nel riportarsi alle considerazioni già svolte, nella precedente nota, ha dichiarato che tali attestazioni non contengono dati personali delle ricorrenti;

VISTA la nota del 17 novembre 2014 con la quale le ricorrenti hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive sostenendo nuovamente l´inadeguatezza del riscontro di controparte;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico bancario), e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato, peraltro, che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che dagli elementi emersi nel corso dell´istruttoria risulta che alcuni documenti cui le ricorrenti hanno fatto riferimento sia nelle richieste ex art. 7 del Codice che nell´atto di ricorso non contengono dati personali delle medesime; rilevato inoltre che, alla luce della documentazione in atti, risulta che l´istituto di credito resistente aveva già fornito prima della proposizione del ricorso un adeguato riscontro alle richieste delle ricorrenti; ritenuto quindi, per tali motivi,  di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia