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Provvedimento del 4 dicembre 2014 [3726124]

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[doc. web n. 3726124]

Provvedimento del 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 580 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 luglio 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Paola Gazzi, nei confronti di Leggo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Leggo", con il quale i ricorrenti, in relazione all´avvenuta pubblicazione, sul profilo facebook ufficiale del citato quotidiano, di alcune immagini fotografiche riferite al proprio figlio minore deceduto in data XX a seguito delle lesioni riportate in un grave incidente stradale che ha coinvolto tutta la famiglia, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali relativi al figlio minore e la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine e le modalità del loro trattamento nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo; i ricorrenti, lamentando l´illecita pubblicazione di diverse immagini fotografiche del minore, senza alcun preventivo consenso e  in palese violazione di quanto previsto dalla "Carta di Treviso", ne hanno chiesto la cancellazione (con l´attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi), opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento per motivi legittimi; i ricorrenti hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 24 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 agosto 2014 con cui Leggo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Cavasola e Leonarda Siliato, nel sostenere la liceità della pubblicazione dell´immagine fotografica del minore deceduto in ragione del rilevante interesse pubblico che la tragica vicenda avrebbe assunto "non solo per il suo esito, ma per le implicazioni penali che ne sono seguite e che hanno portato all´avvio di un´indagine penale a carico del padre per omicidio colposo", ha affermato di avere comunque "proceduto alla cancellazione dell´immagine fotografica del minore deceduto anche dal profilo facebook del quotidiano";

VISTA la nota del 7 agosto 2014 con la quale i ricorrenti, nel prendere atto dell´avvenuta cancellazione delle immagini dal profilo facebook, hanno ribadito le richieste di conoscere l´origine dei dati trattati, le modalità del loro trattamento e il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento medesimo;

VISTA la nota del 5 novembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel ribadire che l´immagine del minore oggetto di contestazione non è più visibile on-line, ha affermato che l´immagine fotografica è stata "acquisita correttamente e diffusa nell´esercizio della professione di giornalista, per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità con riguardo ad un fatto di pubblico interesse", aggiungendo che, nel caso di specie, trattandosi dell´immagine di un minore deceduto, verrebbe meno la ratio della norma che vieta la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori al fine di non comprometterne il corretto sviluppo psico-fisico;

VISTA l´ulteriore nota del 1° dicembre 2014 con cui l´editore resistente si è dichiarato disponibile a procedere alla rimozione anche dell´articolo relativo alla vicenda in esame;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, tenuto conto del riscontro fornito dalla resistente, seppure nel corso del procedimento, che risulta aver rimosso la contestata riproduzione fotografica del minore dal profilo facebook ufficiale del quotidiano nonché l´intero articolo concernente la questione in oggetto;

RICORDATO che l´ordinamento, in relazione all´esercizio della libertà di informazione, prevede particolari tutele in favore dei soggetti minori di età al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità; rilevato che tale tutela si evince da una pluralità di fonti normative e, con specifico riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati, dall´art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (provv. Garante del 29 luglio 1998, in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso del 10 ottobre 1990 e successivi aggiornamenti, ai sensi del quale, "al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Leggo S.p.A., nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Leggo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3726124
Data
04/12/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso