g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 dicembre 2014 [3732900]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3732900]

Provvedimento dell´11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 603 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 agosto 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluca Bozzelli, nei confronti di Banca di Credito Popolare S.c.p.a., con cui il ricorrente, che ha lavorato alle dipendenze della Sartoria Bernini S.r.l. fino al 1° dicembre 2012 dove si occupava anche del versamento di titoli di pagamento e di contanti presso la predetta Banca sulla base di una specifica delega rilasciata dal datore di lavoro, ha ribadito le istanze  già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 settembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente ha precisato di avere fornito riscontro alle istanze dell´interessato con nota datata 25 luglio 2014(di cui ha allegato copia) inviata allo stesso con raccomandata a/r del 30 luglio 2014 e ricevuta in data 4 agosto 2014, come risulta dalla documentazione allegata, nella quale aveva affermato, tra l´altro, che i dati personali del ricorrente risultano "censiti nell´anagrafe generale a far data dal 27/5/2008", e che gli stessi sono stati  "raccolti in data 26/5/2008 in occasione della delega ad operare sul c/c 155(…) intestato al Sig. KK(…), che è stata in vigore dal 19/6/2008 al 15/7/2014 , la cui copia le trasmettiamo per pronto riscontro";

VISTA la nota del 12 settembre 2014 con cui il ricorrente, nel  lamentare che il riscontro, pervenuto solo in data 4 agosto 2014 (comunque successivo all´invio del presente ricorso tramite a/r del 30 luglio 2014), non conteneva i tre documenti trasmessi solo nel corso del presente procedimento (modulo di consenso al trattamento dei dati personali, patente di guida e codice fiscale), ha altresì sottolineato come lo stesso risulti ancora incompleto in quanto l´istituto di credito resistente non ha fornito "alcuna specificazione in ordine alla revoca - del 15/7/2014 - della delega bancaria ad operare sul conto corrente rilasciata dal Sig. (…)";

VISTA la nota del 25 novembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente ha affermato che per quanto riguarda la revoca della delega bancaria del 15/7/2014 trattasi di "un atto unilaterale del Sig. (…) del quale non sono stati inviati al ricorrente i relativi documenti" nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del medesimo, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo allo stesso titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessato, integrando nel corso del procedimento, il riscontro precedentemente fornito e comunque pervenuto all´interessato medesimo solo successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca di Credito Popolare S.c.p.a., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Banca di Credito Popolare S.c.p.a, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia