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Provvedimento dell'11 dicembre 2014 [3733059]

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[doc. web n. 3733059]

Provvedimento dell´11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 605 dell´11 dicebre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datata 1° luglio 2014 inviata a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano contenuti: a) nella memoria del 19 novembre 2011 inviata alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi dai procuratori della Carichieti S.p.A. - avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzi – nell´ambito del procedimento instaurato dal medesimo ricorrente ex art. 25 della legge n. 241/1990 con riferimento al fascicolo dell´Autorità n. 81493; b) nella contestazione di addebiti notificatagli il 5 maggio 2011;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 luglio 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 novembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 settembre 2014 con cui il ricorrente ha chiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in una serie di ulteriori documenti "citati o allegati alla delibera n. 12 del 3 maggio 2011 del Comitato esecutivo" che sarebbe alla base della contestazione di addebiti notificatagli il 5 maggio 2011;

VISTA la nota del 19 settembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, ha comunicato che poiché le istanze del ricorrente comportano "un´attenta, laboriosa e complessa verifica", provvederà a fornire il riscontro richiesto entro il termine di trenta giorni previsto dall´art. 146 comma 3 del Codice;

VISTA l´ulteriore nota del 13 ottobre 2014 con cui la banca resistente, nell´evidenziare come le istanze di accesso del ricorrente "vadano moltiplicandosi all´infinito con frequenza quasi giornaliera a dati contenuti in documenti di cui lo stesso è già in possesso (…) dimostrando in tal guisa di utilizzare lo strumento dell´interpello in maniera distorta", ha altresì sottolineato come "non si possa pretendere, attraverso la mera richiesta di accesso ad atti tendente alla semplice acquisizione di dati oggettivi,di ottenere atti elaborati in difesa del datore di lavoro contenenti valutazioni squisitamente difensive";

VISTE le note del 16 ottobre e del 1° dicembre 2014 con cui il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie richieste ivi comprese le ulteriori istanze di accesso formulate nel corso del procedimento;

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti che sono già stati oggetto di diverse precedenti istanze di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e di successivi ricorsi ex artt. 145 e ss. del medesimo Codice; rilevato che nell´ambito di tali ricorsi il titolare del trattamento ha più volte messo a disposizione dell´interessato, anche attraverso un apposito supporto informatico, la documentazione di cui dispone relativa all´intera carriera professionale di questi e che non appare meritevole di accoglimento la reiterata riproposizione di istanze imperniate su vicende connesse ad un rapporto di lavoro conclusosi con il licenziamento nell´agosto 2011 (peraltro  non impugnato) in ordine alle quali vengono formulate richieste di informazioni e di accesso ai dati indefinite;  rilevato infatti che le richieste di conoscere l´origine dei dati contenuti nei documenti di cui l´interessato già dispone, per la genericità con cui sono formulate, non potrebbero che essere riscontrate se non riproducendo  copie di documenti che sono stati oggetto, più volte e sotto diversi profili, di decisioni dell´Autorità; ritenuto quindi di dover dichiarare il ricorso infondato;

RITENUTO che devono invece essere dichiarate inammissibili le richieste formulate dal ricorrente nel corso del procedimento, non essendo state le stesse precedute dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500 e ritenuto di porli a carico del ricorrente, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda e dell´infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara inammissibili le richieste formulate nel corso del procedimento;

2) dichiara il ricorso infondato;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico del ricorrente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della resistente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia