g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 dicembre 2014 [3745623]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3745623]

Provvedimento del 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 623 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 agosto 2014 nei confronti di Compass S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Anna Paola Klinger, nel lamentare la ricezione al proprio numero di utenza mobile di alcune telefonate provenienti da soggetti incaricati dalla predetta società di provvedere al recupero crediti nei confronti di una terza persona, collaboratrice domestica del ricorrente fino al 2 luglio 2012, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), volte a conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e si è altresì opposto al loro ulteriore trattamento sollecitandone la cancellazione; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 novembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 19 settembre 2014 con cui la società resistente ha precisato che in occasione della sottoscrizione della richiesta di finanziamento da parte della sig.ra (…), la stessa "dichiarava di svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell´interessato del quale forniva i dati utili all´istruttoria della richiesta di finanziamento"; quindi, nell´ambito del processo di istruttoria, la medesima forniva alla Compass S.p.A. un´apposita "dichiarazione debitamente firmata dall´interessato e redatta su carta intestata e completa dei riferimenti telefonici dello studio del medesimo", con cui lo stesso "autocertificava di avere assunto la sig.ra (…) in qualità di collaboratrice domestica a tempo indeterminato" e allegava copia dei versamenti contributivi; la resistente ha quindi chiarito che al verificarsi "dei gravi e reiterati ritardi nel saldo delle rate previste dal piano di ammortamento, ha ritenuto necessario avviare le opportune azioni di sollecito a tutela del proprio credito, avvalendosi di società terze munite di formale mandato" e nell´ambito di tale attività sono avvenuti i contatti telefonici con il ricorrente, nella sua qualità di datore di lavoro della debitrice; la resistente ha quindi affermato che "da approfonditi accertamenti" è emerso che in occasione del "secondo contatto, avvenuto il 13 febbraio 2014, il ricorrente informava verbalmente di non intrattenere più, alle sue dipendenze, la cliente ed invitava, pertanto, la società di recupero ad aggiornare i propri dati cancellando l´utenza telefonica a lui riconducibile ed in tal senso il collector procedeva"; successivamente, anche a seguito delle missive con le quali il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei propri dati personali, la resistente ha provveduto "a depennare, in via definitiva, l´utenza di telefonia intestata al ricorrente" e pertanto la telefonata dallo stesso ricevuta in data 19 giugno 2014 deve ritenersi "riconducibile ad incarico conferito da parte di altro committente";

VISTE le note del 10 e 19 settembre 2014 con cui il ricorrente, nel contestare le affermazioni della controparte, ha precisato che la "dichiarazione" cui la stessa ha fatto riferimento "non era indirizzata a Compass S.p.A. ed era stata rilasciata solo ed esclusivamente per l´apertura del conto corrente della signora (…) presso il Banco di San Marco" e che, in ogni caso, detto documento, nel quale non è indicato in alcun modo il proprio numero di cellulare, "non autorizza al trattamento dei propri dati"; il ricorrente ha quindi ribadito le richieste di conoscere i soggetti cui i propri dati sono stati comunicati e di cancellazione degli stessi, posto che, ancora in data 22 e 25 agosto 2014, è stato "disturbato da un operatore, dall´utenza n. (…), asseritamente per conto di Compass";

VISTA la nota del 25 novembre 2014 con cui la società resistente, nel richiamare quanto detto nella precedente memoria, ha affermato che la citata "dichiarazione" sottoscritta dall´interessato risulta dallo stesso rilasciata "per gli usi consentiti dalla legge, in tal modo esplicitamente autorizzando il trattamento dei dati in essa contenuti"; la resistente ha quindi aggiunto di aver contattato, nel corso dell´istruttoria della richiesta di finanziamento e "al solo fine di perfezionare l´intera fase e correttamente valutare il merito creditizio, il numero di telefonia mobile appartenente al ricorrente e rilasciato dalla signora (…), chiedendo a questi conferma circa il rapporto di collaborazione a tempo indeterminato in essere"; nella medesima nota la resistente ha altresì ribadito quanto precedentemente dichiarato in ordine all´avvenuta definitiva cancellazione dei numeri di telefonia riferibili al ricorrente, escludendo che i lamentati ulteriori contatti del 22 e 25 agosto 2014 siano imputabili a sé o a società delegate;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, seppure nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle istanze dell´interessato affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto alla cancellazione dei numeri di telefonia riferiti al ricorrente;

RILEVATO che l´Autorità di riserva di avviare un´autonomo procedimento nei confronti di Compass S.p.A. al fine di verificare la liceità del trattamento dei dati del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Compass S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Compass S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se la ricorrente risiede all´estero.

Roma,  18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia