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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di M.G. Forniture Navali s.r.l. - 18 dicembre 2014 [3750442]

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[doc. web n. 3750442]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di M.G. Forniture Navali s.r.l. - 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 614 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza del 10 settembre 2012, con cui è stata contestata alla M.G. Forniture Navali s.r.l., con sede in Terrasini (PA), via Carlo Alberto Dalla Chiesa 25/27 (C.F. 05297560822), la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento a un´omessa informativa agli interessati per il trattamento dei dati dei clienti raccolti per finalità amministrative e contabili;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive non consentono l´archiviazione del procedimento, in quanto la parte  in sede di accertamento in loco, alla domanda dei verbalizzanti circa "le modalità con le quali si è dato adempimento a quanto prescritto dal Codice in ordine all´obbligo di informativa di cui all´art. 13", ha categoricamente affermato "non fornisco la necessaria informativa ai clienti prevista dall´art. 13 del Codice in quanto i dati raccolti sono necessari per le ordinarie finalità amministrative e contabili così come previsto dall´art. 24 del codice". Tale argomentazione è ribadita nell´ambito degli scritti difensivi anche se vengono allegate alcune dichiarazioni di clienti che affermano di aver ricevuto una dettagliata informativa orale da parte del legale rappresentante. A parte il fatto che le dichiarazioni allegate appaiono prive dei requisiti minimi di validità (identificazione del dichiarante, data della dichiarazione) per essere prese in qualche considerazione, non sfugge la contraddittorietà della linea difensiva dato che da una parte si ritiene (erroneamente) che il trattamento dei dati necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto sia sottratto, oltre che dall´obbligo di acquisizione del consenso (art. 24, comma 1, lett. b), anche dall´obbligo di informativa, dall´altra si trasmettono dei documenti dai quali emergerebbe che invece un´informativa veniva comunque resa in forma orale. Resta quindi fermo quanto accertato in sede ispettiva circa l´omissione dell´informativa all´atto della raccolta dei dati dei clienti;

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che la  M.G. Forniture Navali s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella raccolta di dati personali dei clienti, omettendo di rendere l´informativa agli interessati, in relazione a quanto previsto dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla M.G. Forniture Navali s.r.l., con sede in Terrasini (PA), via Carlo Alberto Dalla Chiesa 25/27 (C.F. 05297560822), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia