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Provvedimento a seguito di una richiesta di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 5 febbraio 2015 [3793836]

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[doc. web n. 3793836]

Provvedimento a seguito di una richiesta di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 5 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 64 del 5 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 12 dicembre 2014 con la quale XY ha chiesto la rimozione dai risultati del motore di ricerca Google dell´URL http://... contenente un articolo di stampa del HH;

CONSIDERATO che l´articolo, rinvenibile tra l´elenco dei risultati generato da Google a seguito della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome dell´interessato, dava atto della visita effettuata dal segnalante, all´epoca ZX, al detenuto XX presso il carcere di YY nel reparto speciale riservato ai JJ e che in seguito a tale incontro, la Procura antimafia di Palermo avrebbe aperto un´indagine per verificare se la visita fosse solo mirata a controllare le "condizioni generale della detenzione" come prescritto dalla legge per i parlamentari;

VISTO che il segnalante specifica di essersi rivolto a Google per chiedere la rimozione dell´URL sopracitata sostenendo di non essere mai stato indagato, mentre l´articolo può ingenerare "un dubbio infondato";

VISTO che il segnalante afferma che Google non ha accolto la richiesta di deindicizzazione adducendo "il ruolo nella vita pubblica del segnalante e l´interesse pubblico" a conoscere la vicenda indicata nell´articolo in questione;

VISTO che il segnalante contesta la decisione di Google e richiede che l´URL in questione sia rimossa, in quanto contenente un file isolato, dal contenuto "illegittimo, superfluo, maldicente senza utilità e senza fondamento";

RILEVATO che il trattamento dei dati personali a cui fa riferimento il segnalante, a suo tempo effettuato per finalità giornalistiche, riguardo a fatti di interesse pubblico, comporta ora, in ragione dell´indicizzazione dell´articolo in questione, una lesione ritenuta sproporzionata a causa del rilevante lasso di tempo trascorso dalla vicenda e della dichiarazione resa dal segnalante (della cui veridicità risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") secondo la quale non è stato avviato alcun procedimento penale nei sui confronti;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare fondata, nel caso di specie, la richiesta del segnalante di rimozione dai risultati di ricerca di Google, a partire dal  suo nome e cognome, dell´url sopracitata;

VISTI gli articoli 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´articolo 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive, ai sensi degli articoli 154, comma 1, lett. c),  143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, la rimozione dai risultati del motore di ricerca a partire dal nome del segnalante  della seguente url: http://....

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia