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Provvedimento del 30 dicembre 2014 [3794028]

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[doc. web n. 3794028]

Provvedimento del 30 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 628 del 30 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 ottobre 2014 da XY, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, nei confronti dell´Istituto Comprensivo XX di Bassano del Grappa con il quale il ricorrente, con riferimento ad una denuncia penale depositata dal citato istituto scolastico nei suoi confronti, contenente dati personali di carattere sensibile relativi al proprio figlio minore, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003,  Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati medesimi; il ricorrente inoltre, ritenendo illecita la comunicazione dei predetti dati alla stazione dei carabinieri di Bassano e alla procura della Repubblica di Vicenza, ne ha chiesto il blocco o la cancellazione (con relativa attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati); rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 novembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 ottobre 2014 con la quale l´istituto scolastico resistente ha in primo luogo rappresentato che a seguito della irrogazione, da parte del Consiglio di classe nel gennaio 2014, della sanzione  disciplinare della sospensione di due giorni nei confronti dell´alunno (…), figlio minore del ricorrente, quest´ultimo si è attivato al fine "di eludere l´esecuzione della sanzione, intasando l´ufficio scolastico con le più disparate richieste di documenti, informazioni, incontri, ecc.";  la resistente ha quindi affermato che i documenti allegati alla denuncia del 14.5.2014 (ovvero la relazione del 7.4.2014 del Consiglio di classe, la relazione del 13.4.2014 della psicologa della scuola (…)", erano "essenziali ed indispensabili per la conoscenza dei fatti denunciati da parte dell´autorità giudiziaria, destinataria dell´esposto", esposto che peraltro "non riguardò minimamente l´alunno (…), ma il comportamento dei Sig.ri (…), gravemente illecito e penalmente rilevante (…), rispetto al quale si pronuncerà l´autorità giudiziaria;

VISTA la nota del 20 ottobre 2014 con cui il ricorrente, nel sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il proprio figlio ha "regolarmente scontato i due giorni di sospensione", ha altresì eccepito l´assoluta eccedenza e non pertinenza dei dati sensibili relativi al proprio figlio prodotti in allegato alla denuncia in questione, denuncia che, per stessa ammissione della resistente, non riguardava il minore bensì la condotta dei relativi genitori;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui l´istituto scolastico resistente, nel ribadire che i coniugi XY hanno sostanzialmente "eluso l´esecuzione della sanzione nei tempi come stabiliti e previsti dal Consiglio di classe, richiedendo l´inoltro per raccomandata del provvedimento già di loro conoscenza, così da consentire all´alunno, che avrebbe dovuto restare sospeso nei giorni 27 e 28 gennaio 2014, di presentarsi comunque a scuola come se nulla fosse accaduto", ha evidenziato la complessità dei rapporti scuola-famiglia anche allegando copia di un atto di citazione presentato nei confronti dei predetti coniugi dinanzi al giudice di pace;

VISTA la nota del 18 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha eccepito che i documenti prodotti, a suffragio delle proprie ragioni, dall´istituto scolastico resistente, quale ad esempio "la copia in forma integrale della sanzione disciplinare irrogata all´alunno", sono irrilevanti, nonché eccedenti rispetto alla questione esposta con il ricorso innanzi all´Autorità; l´interessato ha rilevato come tale condotta confermi l´illiceità del trattamento posto in essere dalla Dirigente scolastica già con la querela proposta nei confronti dei genitori dell´alunno  e rispetto alla quale la comunicazione di dati sensibili del minore, quali l´origine etnica, o dei fatti disciplinarmente rilevanti che lo hanno coinvolto, non producono alcun effetto "né sulla proponibilità, né sull´esito"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 7 comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, l´istituto scolastico resistente ha effettuato un trattamento di dati sensibili del minore ai fini dell´esercizio di un´azione giudiziaria nei confronti dei genitori dello stesso;

RILEVATO che il trattamento dei dati sensibili da parte delle istituzioni scolastiche deve aver luogo nel rispetto dei princìpi generali di cui agli artt. 20 e 22 del Codice e che alla luce di quanto previsto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 ("Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"- scheda n. 7) – che, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 71 del Codice (attività sanzionatorie e di tutela) fa espresso riferimento, tra le operazioni di trattamento,  alla gestione del contenzioso nei rapporti scuola-famiglie ("tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all´autorità giudiziaria, etc) con gli alunni e con le loro famiglie e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), l´istituto scolastico resistente può trattare lecitamente tali tipi di dati, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali;

RITENUTO quindi che l´istituto scolastico resistente, alla luce delle citate disposizioni, può trattare lecitamente i dati sensibili degli alunni e dei loro familiari, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali e che pertanto, nel caso in esame, la lamentata comunicazione dei dati personali del minore alle autorità di pubblica sicurezza e all´autorità giudiziaria non risulta effettuata in violazione di legge; ritenuto che deve quindi essere dichiarata infondata la richiesta di blocco e/o di cancellazione dei dati medesimi;

RILEVATO comunque che ai sensi dell´art. 160 comma 6 del Codice, ogni valutazione sull´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessa esclusivamente all´autorità giudiziaria adita alla quale potrà essere eventualmente rivolta un´apposita istanza mirata ad espungere dal fascicolo giudiziario i dati del minore che siano ritenuti non strettamente indispensabili alla valutazione degli atti di causa;  

RITENUTO infine che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO congruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di blocco e/ di cancellazione dei dati personali del minore;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia