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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gambero Rosso Holding s.p.a. - 17 aprile 2014 [3794193]

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[doc. web n. 3794193]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gambero Rosso Holding s.p.a. - 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 206 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dalla sig.a Luisa Bich, che lamentava la ricezione di e-mail di natura  promozionale indesiderate da parte di Gambero Rosso Holding s.p.a. P.I.:06051141007, con sede in Roma, via Enrico Fermi n. 161, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta società che, con la nota pervenuta in data 30 novembre 2011, ha dichiarato che i dati del segnalante sono stati "reperiti (…) nel corso dello svolgimento della nostra attività per la redazione della guida Viaggiarbene" e di aver provveduto alla sospensione dell´invio di posta elettronica. Tali elementi di riscontro hanno consentito, successivamente, di accertare che Gambero Rosso Holding s.p.a., in qualità di titolare del trattamento, ha utilizzato l´indirizzo di posta elettronica della segnalante, inviando comunicazioni di natura promozionale tramite e-mail, in carenza dell´esplicito consenso di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e senza averle reso l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 11369/76476 del 2 maggio 2012 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 17 maggio 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, rilevando come nessun fax di richiesta di interruzione dell´invio di mail datata 11 luglio 2011 risulti essere pervenuto, non essendo peraltro documentata agli atti la presenza di alcun rapporto di ricezione del fax inviato, ha evidenziato come dalla mail ricevuta dalla segnalante si rilevi la sola "(…) presenza di fogli e rapporti con dati indecifrabili, privi di contenuti, e pertanto non sufficienti ad accertare la fondatezza delle doglianze della richiedente (…)". Osserva, altresì, come sia "(…) poco chiaro se la signora Luisa Bich (…) abbia agito (…) in nome e per conto dell´Hotel Bich".  Ciò in quanto "Non è ammissibile (…) una sostituzione processuale non munita di delega (…) il che rende priva di legittimazione la Bich, ed è improcedibile la sua richiesta". La società, inoltre, ribadendo di aver preso atto della richiesta di cancellazione dei dati della segnalante ai sensi dell´art. 7 del Codice solamente a fronte della richiesta di informazioni dell´Ufficio del Garante datata 27 ottobre 2011, ha evidenziato come "(…) i presunti spam sono stati inviati il 12 luglio 2011 (…) il 21 giugno (…) il 14 settembre (…) e il 16 settembre" quindi "(…) solo due di esse/i sono state/i inviate/i oltre la data incerta della richiesta della signora Bich (…)". Ne consegue che "Nessuna comunicazione è stata inviata dalla Società dopo aver ricevuto il primo avviso con data certa, il 27 ottobre 2011". Occorre anche precisare come "L´indirizzo della Richiedente (segnalante) era incluso in una mailing list di aziende che ricevono esclusivamente contenuti editoriali e non comunicazioni commerciali (…). Nello specifico le mail segnalate nella contestazione contengono una newsletter quotidiana di notizie sul mondo del vino d´interesse per gli operatori del settore", ove sul punto rileva altresì, il fatto che "(…) le mail ricevute e allegate alla contestazione come prova non corrispondono agli originali inviati (…)" infatti "(…) sembra che il sistema di posta elettronica ricevente abbia convertito l´allegato presente nella mail (la newsletter di cui sopra) in una serie di caratteri incomprensibili, apparendo così come SPAM anche se non lo era";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 3 dicembre 2012 nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Preliminarmente si evidenzia come la circostanza secondo cui il fax di richiesta di interruzione dell´invio di e-mail promozionali datata 11 luglio 2011 non sarebbe mai pervenuto, risulta inconferente, atteso che la condotta contestata afferisce il trattamento del dato (indirizzo di posta elettronica della segnalante) senza aver fornito un´informativa e in assenza del consenso, e quindi a prescindere dall´avvenuta revoca del consenso medesimo. La società non ha infatti dimostrato di aver mai acquisito uno specifico consenso all´invio di e-mail promozionali ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice, ragione per cui, l´illecito contestato prescinde dalle modalità con le quali la segnalante ha richiesto l´interruzione dell´invio delle e-mail e la cancellazione dei suoi dati, elementi che possono semmai incidere nella valutazione sull´intensità dell´elemento soggettivo della colpa. Riguardo il fatto che le e-mail ricevute dalla segnalante non corrispondono agli originali inviati, ma contengono dati indecifrabili, si deve rilevare come, anche in questo caso, tale circostanza non sostanzi alcuna esimente. Sul punto si evidenzia come quella allegata alla segnalazione è l´intestazione contenente i dati di protocollo necessari al corretto instradamento della e-mail vera e propria (tecnicamente definita header) che, data la sua valenza tecnica, non può certo essere definita come una "(…) presenza di fogli e rapporti con dati indecifrabili, privi di contenuti, (…)". La natura promozionale delle e-mail oggetto di contestazione, stante anche quanto ribadito negli scritti difensivi, non è comunque in discussione. Risulta privo di pregio anche quanto dedotto circa la non ammissibilità di "(…) una sostituzione processuale non munita di delega (…)", atteso che la disciplina che regola il procedimento amministrativo della segnalazione, di cui all´art. 144 del Codice, è scandita nella la Sezione III del Regolamento n. 1/2007, del 14 dicembre 2007, recante il Regolamento concernente le procedure interne all´Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati, diversamente da quanto ritenuto, non indica la necessità di qualificare un interesse legittimo quale presupposto della segnalazione, posto che ai sensi dell´art. 13 del citato Regolamento, tale atto è volto semplicemente a"(…) sollecitare un controllo da parte del Garante (…)" che, a ogni buon conto, potrebbe avvenire in ogni caso;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando e-mail di natura promozionale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e acquisire il relativo consenso di cui agli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Gambero Rosso Holding s.p.a. P.I.:06051141007, con sede in Roma, via Enrico Fermi n. 161 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia