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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Associazione sportiva dilettantistica Sport Fashion (A.S.D. Sport Fashion) - 12 novembre 2014 [3801009]

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[doc. web n. 3801009]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Associazione sportiva dilettantistica Sport Fashion (A.S.D. Sport Fashion) - 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 520 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO, che, con il provvedimento n. 127 del 29 marzo 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato, tra l´altro, che l´Associazione sportiva dilettantistica Sport Fashion (A.S.D. Sport Fashion) P.I.: 07563911002, con sede in Roma, via Bedollo n. 110, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tramite un sistema di rilevazione delle impronte digitali degli utenti utilizzato per consentire l´accesso alla struttura, ha effettuato un trattamento di dati biometrici dei propri clienti, senza rendere loro l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza acquisire il prescritto consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 14864/57191 del 6 giugno 2012 con cui sono state contestate, alla menzionata A.S.D. Sport Fashion, quale titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 14 ottobre 2013 nel quale l´A.S.D. Sport Fashion, ha prodotto, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una memoria difensiva nella quale, argomentando la richiesta di diminuzione dell´ammontare delle sanzioni contestate, ha evidenziato come, dovendo considerare i termini del procedimento amministrativo della segnalazione scanditi dai Regolamenti nn.rr. 1 e 2 /2007 (applicabili al caso di specie), appare "(…) pacifico ritenere che non possa considerarsi conforme e, comunque in alcun modo giustificabile, rispetto alle stesse regole e tempistiche che il Garante ha previsto per i procedimenti amministrativi di sua competenza, l´adozione del provvedimento (n. 127 del 29 marzo 2012) e, sulla base di questo, della contestazione (n. 14864/57191 del 6 giugno 2012) solo nel 2012, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati nel 2009 e di una segnalazione ricevuta dall´Autorità nel 2008". (…) Anche per queste ragioni, sembra evidente che in riferimento alle modalità e tempistiche di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative sia da ritenersi intervenuta l´estinzione dell´obbligazione di pagamento ai sensi dell´art. 14 della legge n. 6789/1981." Ha osservato, altresì, come il provvedimento del Collegio, che ha accertato la violazione contestata, abbia dichiarato l´illiceità del trattamento dei dati biometrici in questione, ragione per la quale "(…) ad un trattamento di dati personali giudicato illecito in nuce dovrebbe rendersi inesigibile e del tutto inutile l´adempimento di altri obblighi previsti dal Codice privacy (tra cui informativa e consenso), che sono volti a permette lo svolgimento di un trattamento che risulti comunque lecito (…)". Inoltre, con riferimento alla violazione di cui all´art. 23 del Codice, ha rilevato come "Posta l´adesione volontaria allo specifico servizio di identificazione, (…) è da ritenersi almeno dubbio che vi fosse l´effettiva necessità di acquisire uno specifico consenso e non ci si potesse invece avvalere degli altri presupposti previsti dalla legge (nello specifico art. 24, comma 1 lett. b) del Codice), possibilità che, in relazione al trattamento di dati biometrici, è già stata evidenziata dal Garante in altri casi (cfr. provv. 20 ottobre 2011, doc. web 1851657, provv. 13 settembre 2012 doc. web 1927456)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Posto che il provvedimento n. 127 del 29 marzo 2012, con il quale sono state accertate le violazioni in argomento, non risulta essere stato impugnato, quanto alla lamentata violazione dei Regolamenti del Garante nn.rr. 1 e 2/2007, pur prendendo atto delle motivazioni proposte, si deve evidenziare come ormai costante e consolidata giurisprudenza ritenga non viziato l´atto amministrativo sopravvenuto alla scadenza di un termine del procedimento cui tale atto è riferibile (Consiglio di Stato, sezione IV, 10/06/2013, n. 3172; 12/06/2012, n. 2264; 10/06/2010, n. 3695; Consiglio di Stato, sezione V, 11/10/2013, n. 4980). Partendo da questo presupposto, la contestazione delle sanzioni amministrative accertate dal Garante nel suo provvedimento risulta essere stata notificata nel rispetto dei termini previsti dall´art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il 20 giugno 2012 ovvero entro 90 giorni dall´accertamento, avvenuto il 29 marzo 2012. Riguardo quanto osservato relativamente "(…) ad un trattamento di dati personali giudicato illecito in nuce (…)", si evidenzia come il trasgressore non tenga conto del fatto che l´illiceità del trattamento è stata accertata con il provvedimento del Garante del 29 marzo 2012. Ciò rende palese la ragione per la quale, diversamente da quanto ritenuto, il trattamento oggetto di contestazione non possa essere definito "illecito in nuce". Nel caso che ci occupa il titolare del trattamento, non contravvenendo ad alcuna norma di legge, ha posto in essere un trattamento di dati per il quale avrebbe dovuto ottemperare agli obblighi previsti dal Codice tra i quali quello di cui all´art. 23, salvo poi essere sottoposto al sindacato valutativo sulla conformità ai principi scanditi dagli artt. 3 e 11 dello stesso Codice. Anche quanto rilevato circa l´applicabilità del disposto di cui all´art. 24, comma 1 lett. b) del Codice risulta privo di pregio, atteso che, come rilevato in maniera inequivoca nel provvedimento dell´Autorità e ribadito testualmente nella memoria difensiva, il contratto del quale è parte l´interessato (Modulo di "Richiesta di ammissione a socio" – all. 1 al verbale di operazioni compiute datato 15 aprile 2009), individua una generica e indistinta pluralità di trattamenti di dati, contravvenendo, in tal modo, al disposto dell´art. 23 del Codice e rendendo quindi inapplicabile la richiamata disciplina dell´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice. Quanto detto deve essere ribadito anche alla luce di quanto asserito nei provvedimenti del Garante richiamati nella memoria difensiva, poiché la prospettata possibilità di modalità alternative di accesso per coloro che si fossero opposti al trattamento dei dati biometrici, alla luce della formulazione della "Richiesta di ammissione a socio", di per sé non sostanzia il caso di esclusione dall´obbligo di acquisire il consenso dell´interessato;

RITENUTO, invece, che, relativamente alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, la contestata inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice non risulta adeguatamente accertata nel provvedimento n. 127 del 29 marzo 2012;

RILEVATO, pertanto, che l´A.S.D. Sport Fashion ha effettuato un trattamento di dati personali biometrici (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza acquisire il prescritto consenso di cui all´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, avuto particolare riguardo alle condizioni economiche del trasgressore, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

ORDINA

all´Associazione sportiva dilettantistica Sport Fashion (A.S.D. Sport Fashion) P.I.: 07563911002, con sede in Roma, via Bedollo n. 110, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia