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Provvedimento del 22 gennaio 2015 [3813497]

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[doc. web n. 3813497]

Provvedimento del 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 40 del 20 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 ottobre 2014 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Bolognesi, nei confronti di Athesis S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale di Vicenza", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del KK dal titolo "YY" contenente dati personali che la riguardano riferiti a "due episodi di cronaca giudiziaria: uno come ricorrente-creditrice (che ha ottenuto ragione dopo un lungo processo civile) ed uno come vittima di un´aggressione", ha chiesto, reiterando le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri dati identificativi contenuti nell´articolo citato o, in subordine, l´adozione di misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione dello stesso mediante i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; l´interessata ha, a tale riguardo, invocato il diritto all´oblio, lamentando che la pubblicazione delle sue generalità complete "è un atto sproporzionato rispetto all´interesse alla divulgazione della notizia e fuoriesce da ogni plausibile concetto di "interesse pubblico" socialmente accettabile nel nostro sistema giuridico" e ha rilevato altresì che " la notizia di cronaca le procura un gravissimo ed ingiusto pregiudizio nella ricerca di una nuova occupazione"; la ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 dicembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 7 novembre 2014 con cui la società editrice resistente ha rilevato che "l´articolo pubblicato (…) narra della singolare vicenda della ricorrente che nello stesso giorno, in Tribunale, ha visto concludersi un procedimento iniziato nel 2007, per ottenere il pagamento di tre giorni di lavoro in uno stand alla fiera del Turismo di (…) ed ha (a suo dire) subito, nello stesso corridoio del palazzo di Giustizia, un´aggressione da parte del suo avversario, denunciato per lesioni e aggressione", precisando che la notizia è stata appresa dalla voce dell´interessata che ha, a tal fine, provveduto a prendere "contatti con il cronista del Giornale di Vicenza"; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato che le istanze avanzate con il ricorso non possono essere accolte "attesa la singolarità del fatto, il luogo (Palazzo di Giustizia), la rilevanza penale dell´episodio, i personaggi (protagonisti di un contenzioso di notevoli proporzioni e di scarso valore economico), nonché la sollecitazione" della stessa protagonista e tenuto altresì conto del fatto che la "vicenda (…) è iniziata nel giugno 2013 e, attesi i tempi della giustizia, è ben lontana dal potersi definire chiusa";

VISTA la nota del 21 dicembre 2014 con cui la ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha eccepito di non aver mai preso alcun contatto con la testata giornalistica resistente, essendo "più probabile che il cronista abbia parlato della vicenda con il legale che ha seguito la vicenda", ed ha rilevato che nella stesura dell´articolo sarebbero stati comunque travalicati i limiti del diritto di cronaca con conseguente lesione dei diritti dell´interessata;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell´interessata (cfr. artt. 136 ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda;

RITENUTO, per le ragioni sopra indicate, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e/o trasformazione in forma anonima dell´articolo oggetto del presente ricorso; ritenuto di dover altresì dichiarare infondata la richiesta di deindicizzazione dell´articolo in esame avanzata dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate fanno riferimento a fatti non contestati dalla medesima, relativi ad una vicenda giudiziaria recente tuttora in corso di svolgimento e tale da far ritenere, anche in ragione dell´originalità della stessa, non ancora cessata, allo stato, l´opportunità di un´ampia conoscibilità dei relativi fatti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia