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Provvedimento del 15 gennaio 2015 [3816274]

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[doc. web n. 3816274]

Provvedimento del 15 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 15 del 24 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 ottobre 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Caloi, ha chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco, o in subordine, la sospensione temporanea della visibilità delle informazioni che lo riguardano inerenti le cariche societarie dallo stesso rivestite in varie imprese e contenute all´interno dei report relativi all´interessato, nonché ad una società (G.S. Tubi S.r.l.) della quale lo stesso è stato amministratore unico; il ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità del trattamento dei dati censiti dalla resistente trattandosi di informazioni riferite a cariche ormai cessate e rilevandone altresì l´eccedenza nella misura in cui viene specificato anche "lo stato attuale o comunque la situazione dell´impresa in cui lo stesso esponente ha ricoperto in passato qualche ruolo", eccependo che tali sviluppi non risultano comunque ricollegabili al medesimo essendosi verificati in momenti successivi alla cessazione dei rispettivi incarichi e rilevandone la non pertinenza laddove citati nel dossier riferito a G.S. Tubi S.r.l.; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 dicembre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 31 ottobre 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha eccepito l´inammissibilità delle richieste avanzate dal ricorrente in quanto, essendo riferite al "dossier relativo ad altro soggetto, la G.S. Tubi S.r.l.", riguardano informazioni che "non sono, in alcun modo, direttamente associabili" allo stesso "neanche attraverso evidenze grafiche od indicazioni sintetiche che possano far emergere elementi valutativi" accostabili al medesimo; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato che in ogni caso "le informazioni concernenti la composizione della compagine sociale, le cariche sociali o ad altre figure rilevanti all´interno di una società, risultanti dagli archivi pubblici, nonché gli eventi che riguardano la sfera giuridica della medesima (…), attengono alla sfera della società cui (…) le informazioni si riferiscono", precisando peraltro che "il trattamento ha per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c) del Codice" ed evidenziando infine che nel prodotto informativo riferito a G.S. Tubi S.r.l. non vi siano comunque ""eventi negativi azienda", né "eventi negativi su soggetti relazionati"";

VISTA la nota del 3 novembre 2014 con cui il ricorrente, nel replicare al riscontro fornito da Cerved Group S.p.A., ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, i dati oggetto di ricorso contenuti nel dossier di G.S. Tubi S.r.l., in quanto relativi alle cariche sociali ricoperte dall´interessato, siano "riferibili alla sua persona e non alla G.S. Tubi S.r.l.", pur essendo "ricompresi in un dossier o report o prodotto informativo" relativo a quest´ultima; l´interessato ha inoltre rappresentato che anche nel "dossier persona" Basic Persona" di XY distribuito da Cerved (…) si trovano le stesse informazioni riguardanti le cariche cessate dallo stesso", precisando che pertanto le richieste avanzate con il ricorso devono intendersi estese ad "ogni scheda, report, dossier o prodotto informativo distribuito dalla resistente a prescindere che siano direttamente relativi al sig. XY o alla società in cui è attualmente amministratore", tenuto conto che "il dato contestato è (…) riferibile al sig. XY sia che si trovi all´interno di un dossier persona, sia che si trovi all´interno di un prodotto informativo riferibile all´ente giuridico";

VISTA la nota del 30 dicembre 2014 con cui la resistente, nel ribadire che "le richieste avanzate a mezzo del ricorso (…) si riferiscono esclusivamente ad un prodotto informativo relativo ad una società (…) e non al ricorrente", ha rilevato l´inammissibilità dello stesso, precisando comunque che, anche qualora la questione volesse considerarsi estesa ai prodotti informativi che riguardano direttamente la persona dell´interessato, le richieste dovrebbero comunque ritenersi infondate tenuto conto che "le informazioni in contestazione risultano del tutto corrette, esatte e pertinenti, essendo prive di qualsiasi accezione negativa, come ricavabile già dall´incipit del prodotto informativo in questione, il quale nei campi relativi alla voce segnalazioni evidenzia "nessun evento da segnalare", "nessuna segnalazione" e  "nullo"";

RILEVATO, con riguardo alle richieste relative a tutti i prodotti informativi direttamente riferiti alla persona dell´interessato, che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice; rilevato, inoltre, che le informazioni riportate nei prodotti informativi resi disponibili da Cerved Group S.p.A. non riguardano in ogni caso eventi pregiudizievoli per il ricorrente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia